C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/10/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Futsal Luparense Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 10/10/2018 – Sanzione sportiva perdita della gara Real Biancoceleste-Futsal Luparense del 28/9/2018; squalifica una giornata giocatore Serban Laurentiu Tiberiu – Coppa Veneto C5 Maschile Serie “D”

Ricorso A.S.D. Futsal Luparense Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Divisione Calcio a Cinque n. 21 del 10/10/2018 - Sanzione sportiva perdita della gara Real Biancoceleste-Futsal Luparense del 28/9/2018; squalifica una giornata giocatore Serban Laurentiu Tiberiu – Coppa Veneto C5 Maschile Serie “D”

La Società A.S.D. Futsal Luparense ha presentato ricorso avverso i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe inflitti dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicati nel Comunicato n. 21 del 10/10/2018 della Divisione di Calcio a Cinque, a seguito di reclamo della Società Biancoceleste che ha segnalato la partecipazione irregolare del giocatore Serban Laurentiu Tiberiu alla gara in oggetto perché non ancora tesserato. La Società Futsal Luparense ha chiesto l’inammissibilità del ricorso della Real Biancoceleste per vizio di forma, “in quanto non presenta la tassa di reclamo né tantomeno l’eventuale modalità di versamento della stessa”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso il esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.S.D. Futsal Luparense; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerata la consolidata prassi degli Organi di Giustizia in seno al Comitato Regionale e con riferimento a quanto previsto dall’art. 33, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui : “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa…..” si ritiene, nella fattispecie, non sussista alcun vizio di forma poiché il Comitato provvede d’ufficio ad addebitare la tassa della Società reclamante”. P.Q.MLa Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Futsal Luparense; - di confermare a carico della Società Futsal Luparense lasanzione sportiva perdita della gara Real Biancoceleste-Futsal Luparense del 28/9/2018; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Serban Laurentiu Tiberiu; - di disporre dell’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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