C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31/10/2018 – Delibera – Ricorso Sig. SCATTOLIN Angelo – Dirigente Società Mor. Biancadecarbonera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 17/10/2018 – Inibizione fino al 30/4/2019 – Campionato provinciale Juniores

 

Ricorso Sig. SCATTOLIN Angelo – Dirigente Società Mor. Biancadecarbonera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 17/10/2018 – Inibizione fino al 30/4/2019 – Campionato provinciale Juniores

 Il Sig. Scattolin Angelo (Dirigente Mor. Biancadecarbonera) ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso pubblicata nel Comunicato n. 20 del 17/10/2018 con la quale ha assunto la sanzione di inibizione fino al 30/4/2019 a suo carico per i seguenti motivi : “Allontanato perché, in conseguenza al provvedimento disciplinare assunto dall'arbitro verso l'allenatore della propria squadra, rivolgeva al direttore di gara scurrile offesa di discriminazione razziale (Art. 11.2 del C.G.S.). Inoltre gli proferiva volgari espressioni ingiuriose, irriguardose, denigratorie coinvolgenti anche la categoria; usava altresì linguaggio blasfemo e scagliava delle borracce a terra con gesto di stizza. Usciva con voluta lentezza dal recinto di giuoco, e reiterava offese ed ingiurie, che ripeteva all'esterno del recinto di gioco unitamente a linguaggio discriminatorio di origine razziale, coinvolgendo la categoria arbitrale e la sua famiglia”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal Sig. Scattolin; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara, fornendo ulteriori dettagli inerenti gli accadimenti; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.); valutata la sanzione assunta el giudizio di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti addebitati P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di respingere il ricorso presentato dal Sig. Scattolin Angelo; di confermare la sanzione della inibizione fino al 30/4/2019 a suo carico; di introitare la tassa reclamo versata.

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