C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Quinto Vicentino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 24/10/2018 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per art. 16, comma 2 C.G.S.) – Campionato di 3^ Categoria
Ricorso A.C. Quinto Vicentino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 24/10/2018 – Disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso per art. 16, comma 2 C.G.S.) – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Quinto Vicentino ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 19del 24/10/2018 con la quale ha assunto il provvedimento indicato in oggetto per i seguenti motivi : “Risulta dal rapporto arbitrale che un gruppo di tifosi del Quinto Vicentino a partire dal 15º minuto del 2º tempo e per tutta la residua durata della partita ha apostrofato il calciatore di colore del FC Vicenza, Anizoba Prince Chinonso, con epiteti ingiuriosi e triviali riferiti specificamente al colore della sua pelle. L’art.11 del C.G.S. (“Responsabilità per trattamenti discriminatori”) dopo avere definito, al comma 1º, comportamento discriminatorio “ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (. . .), origine territoriale o etnica”, al comma 3 sancisce la responsabilità delle società per cori, grida e ogni altra manifestazione dei propri sostenitori che siano espressione di discriminazione. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, non vi è dubbio che i cori dei sostenitori della società ospitante avessero carattere discriminatorio nei confronti del giocatore Anizoba Prince Chinonso, in quanto erano specificamente riferiti al colore della sua pelle. L’arbitro ha poi precisato nel rapporto di gara che le espressioni discriminatorie erano udibili dagli altri spettatori presenti al campo. Di esse la Società ospitante è quindi responsabile ai sensi del menzionato comma 3 dell’art. 11 del C.G.S. La stessa disposizione stabilisce che per tali condotte, in caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1, lett. e), consistente nell’obbligo di disputare una o più partite con uno o più settori privi di spettatori (questa specificazione vale solo per i campi che hanno più di un settore destinato agli spettatori). L’art.16, comma 2 bis, del C.G.S., prevede peraltro che gli Organi della giustizia sportiva possono sospendere l’esecuzione delle sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lett. e). Trattandosi della prima violazione da parte della società Quinto Vicentino, si ritiene opportuno fare applicazione della sospensione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse, con la quale si sottopone la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova la società incorre nella stessa violazione, la sospensione verrà revocata e la sanzione si applicherà in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione. P.Q.M. Visti gli articoli 11 e 16 del C.G.S., si dichiara la società Quinto Vicentino responsabile per i comportamenti discriminatori posti in essere dei suoi sostenitori, e si stabilisce l’obbligo per la suddetta Società di disputare una gara senza la partecipazione del pubblico. La sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, del C.G.S., con l’avvertimento che la reiterazione di comportamenti della medesima indole comporterà l’esecuzione di questa sanzione, oltre a quella prevista per i nuovi episodi, la reiterazione del comportamento, ancorché successivo allo scadere dell’anno di messa in prova, consentirà di valutare quello precedente ai fini della recidiva”. ------------------ La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Quinto Vicentino; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena (cfr. art.35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Quinto Vicentino - di confermare la disputa di una gara a porte chiuse (sanzione sospesa in base all’art.16,c.2 CGS); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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