C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 24/10/2018 – Ripetizione disputa gara Calcio Istrana – Liventina del 14/10/2018 – Campionato di Eccellenza

Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 24/10/2018 – Ripetizione disputa gara Calcio Istrana – Liventina del 14/10/2018 – Campionato di Eccellenza

 La Società A.S.D. Liventina ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 37 del 24/10/2018 con la quale, in accoglimento del reclamo della ACD Istrana, ha assunto la ripetizione della disputa della gara Calcio Istrana-Liventina del 14/10/2018 per i seguenti motivi: “rilevato dal R.A. che al 43' del 2' tempo veniva allontanato a seguito doppia ammonizione il giocatore Gallina Luca (soc. Calcio Istrana) ma nello stesso rapporto e nel richiesto supplemento il direttore di gara conferma di aver commesso errore nell'allontanamento in quanto trattavasi di unica ammonizione comminata nei confronti di suddetto giocatore; rilevato altresì che l'Arbitro ha assegnato n. 5 minuti di recupero, pertanto la soc. Calcio Istrana ha disputato in totale n. 7 minuti senza un giocatore per errore dell'Arbitro; considerato che tale durata di tempo non può essere considerata "non incidente ai fini della gara". La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Liventina, esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito il rappresentante della società ricorrente; atteso che il Giudice Sportivo di primo grado ha potuto decidere indipendente dal reclamo della Società Calcio Istrana, trattandosi di errore arbitrale risultante direttamente dal rapporto di gara; essendo quindi irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza dell’irritualità della notifica alla del preavviso di ricorso P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Liventina; - di confermare la ripetizione della gara Calcio Istrana – Liventina, programmata dal C.R.V. il 14/10/2018 come pubblicato nel Comunicato n. 38 del 26/10/2018. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it