C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2018 – Delibera – Ricorso Sig. CORO’ Marco (Giocatore tesserato A.C.D. Treviso) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 24/10/2018 – Squalifica per dodici giornate di gara – Campionato di Eccellenza
Ricorso Sig. CORO’ Marco (Giocatore tesserato A.C.D. Treviso) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 del 24/10/2018 – Squalifica per dodici giornate di gara - Campionato di Eccellenza
Il giocatore Corò Marco ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 37 del 24/10/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per 12 giornate a suo carico per i seguenti motivi : “emerge dal R.A. che, dopo la sostituzione, il Giocatore Coro Marco si posizionava in panchina e che, mentre il pallone non era in gioco, entrava in campo senza autorizzazione spingendo un avversario, all'invito a ritornare in panchina utilizzava linguaggio blasfemo e profferiva frase dal contenuto discriminatorio nei confronti dello stesso avversario. Il G.S. delibera di sanzionare il giocatore Coro Marco con la squalifica di n. 12 giornate, di cui due per essere entrato in campo senza autorizzazione e frasi blasfeme e dieci per comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 11 c. 2 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal giocatore Corò Marco; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito personalmente il giocatore assistito dall’Avv. Giuseppe Albrizio del Foro di Bergamo che ha fornito la propria versione dei fatti; sentito, altresì, l’ assistente arbitrale n. 1 il quale ha precisato di aver sentito chiaramente il calciatore Corò pronunciare la frase “negro di merda”, accompagnata da bestemmie nei confronti del calciatore Diomande Messeve Mustafa; sentito infine il direttore di gara che ha confermato la versione dell’assistente e quanto riportato nel referto di gara; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale rivestono prova piena e privilegiata (crf. Art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di respingere il ricorso presentato dal giocatore Corò Marco (A.C.D. Treviso); - di confermare la sanzione della squalifica per dodici giornate a carico dello stesso giocatore Corò Marco; - di introitare la tassa reclamo versata.
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