C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/11/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. San Floriano 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 23 del 7/11/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lamberti Giacomo – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. San Floriano 1970 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 23 del 7/11/2018 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lamberti Giacomo - Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. San Floriano 1970 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso pubblicata nel Comunicato n. 23 del 7/11/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Lamberti Giacomo per i seguenti motivi : “una giornata per l’espulsione e tre perché in seguito al provvedimento disciplinare offendeva l’arbitro con scurrili espressioni e usava pure linguaggio blasfemo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal l’ASD San Floriano 1970; esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale risultano pacificamente i fatti ascritti; ritenuta la congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società San Floriano 1970; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Lamberti Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata.

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