C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 28/11/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. Malo 1908 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 7/11/2018 – Ripetizione gara Malo-Olimpica Dossobuono – Campionato Regionale Under 19 Elite

Ricorso U.S.D. Malo 1908 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 7/11/2018 – Ripetizione gara Malo-Olimpica Dossobuono - Campionato Regionale Under 19 Elite

La Società U.S.D. Malo 1908 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 41 del 7/11/2018 con la quale ha disposto la ripetizione dell’incontro indicato in epigrafe per i seguenti motivi : “L’ACD Olimpica Dossobuono ha proposto reclamo tempestivo, preceduto da regolare preavviso, avverso la regolarità della gara del 27.10.2018 contro la società Malo. Lamenta che l'A., dopo aver ammonito il giocatore Zuccher Davide per la seconda volta, non lo ha espulso, come da regolamento e ha fatto riprendere il gioco con lo stesso giocatore in campo. Il gioco, secondo la reclamante, sarebbe stato ripreso per circa due minuti, prima che il direttore di gara, sollecitato dalla panchina, lo interrompesse nuovamente e provvedesse all'espulsione del giocatore. L'A., nel referto, riconosce l'errore, ma afferma che il gioco sarebbe ripreso per pochi secondi”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal l’U.S.D. Malo 1908 avverso la delibera di primo grado; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito l’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; in rappresentanza della Società reclamante, come da delega depositata in atti, che si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi ed alle relative conclusioni; valutata la fede privilegiata del rapporto dell’arbitro (cfr. art. 35.1.1. C.G.S.) che individua in dieci secondi il tempo trascorso tra la ripresa del gioco e la correzione del suo errore, senza dar atto di alcun evento significativo in tale periodo di tempo, come confermato dallo stesso a questa Corte per le vie brevi P.Q.M. atteso che la mancata comunicazione a mezzo PEC del ricorso in primo grado presentato dall’U.S. Olimpica Dossobuono alla Società contro interessata (U.S.D. Malo) in quanto trasmessa all’indirizzo e-mail e non a quello PEC ha reso il ricorso stesso improcedibile; considerato, peraltro, che il Giudice di primo grado avrebbe comunque potuto rilevare l’errore tecnico espressamente riconosciuto dal direttore di gara nel proprio rapporto; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha deciso di entrare nel merito del reclamo : - il tempo trascorso tra la ripresa del gioco e il riconoscimento dell’errore da parte del direttore di gara, che ha prontamente ovviato con l’espulsione del calciatore Zuccher Davide, è stato quantificato dallo stesso arbitro in 10 secondi, durante i quali ha precisato non essere intervenuto alcun episodio di gioco significativo; - atteso, infine, quanto stabilito dall’art. 17, comma 4 del C.G.S. è da ritenere che nel caso de quo l’errore non abbia avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara, accogliendo quindi il ricorso della Società Malo e confermando il risultato acquisito in campo della gara oggi presa in esame delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Malo 1908; -di confermare la regolarità dell’incontro in epigrafe, omologandolo con il risultato di : Malo – Olimpica Dossobuono 4-1; -essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo.

 

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