C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/12/2018 – Delibera – Ricorso U.S.Angarano 1969 A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 29 del 21/11/2018 – Squalifica per 6 giornate giocatore Faoro Gianmarco; Squalifica per 10 giornate giocatore Zanchetta Davide – Campionato 3^ Categoria

Ricorso U.S.Angarano 1969 A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 29 del 21/11/2018 – Squalifica per 6 giornate giocatore Faoro Gianmarco; Squalifica per 10 giornate giocatore Zanchetta Davide - Campionato 3^ Categoria

La Società U.S. Angarano 1969 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicate nel Comunicato n. 29 del 21/11/2018 con le quali ha assunto i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi : - Squalifica per sei giornate giocatore Faoro Gianmarco : “il calciatore n. 8 Faoro Gianmarco, Vice capitano, si rivolgeva all’Arbitro, volendone contestare la direzione della gara, in modo offensivo ed irriguardoso e, espulso per questo, rincarava la dose aggiungendo bestemmie al suo facinoroso parlare”; - Squalifica per dieci giornate giocatore Zanchetta Davide : “il calciatore n. 10 Zanchetta Davide, reagiva all’espulsione per doppia ammonizione, dopo avere commesso un grave fallo contro un calciatore avversario, aggredendo l’Arbitro verbalmente (con epiteti offensivi), ma anche con inaudita violenza fisica, sfidandolo attraverso energici spintoni, solo grazie all’intervento di Dirigenti e compagni di squadra potendosi deprecare il peggio”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’U.S. Angarano 1949; esaminata la documentazione ufficiale agli atti: sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente il rapporto di gara, ribadendo con riferimento al calciatore Zanchetta Davide di essere stato spinto almeno due volte con contestuale atteggiamento minaccioso ed aggressivo, tanto da rendere necessario l’intervento dei

componenti la sua squadra per ottenerne la desistenza; il direttore di gara ha inoltre precisato chele spinte ricevute sono state lievi e tali da non determinare il timore per la propria incolumità fisica; ritenuto in diritto che appare congrua la sanzione della squalifica per 10 gg al giocatore Zanchetta, anche se non connotata dagli estremi indicati nel Comunicato n. 104/A del 17/12/2014 chenon va quindi applicata; ritenuta infine più congrua in relazione ai fatti ascritti così come ricostruiti la sanzione della squalifica per cinque giornate al calciatore Faoro Gianmarco P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Angarano; - di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Faoro Gianmarco; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Zanchetta Davide; - essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it