C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/12/2018 – Delibera – Ricorso ASDPOL Brentella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 5/12/2018 – Inibizione fino al 30/1/2019 dirigente Zatta Enrico – Campionato Provinciale Giovanissimi

Ricorso ASDPOL Brentella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 5/12/2018 – Inibizione fino al 30/1/2019 dirigente Zatta Enrico – Campionato Provinciale Giovanissimi

La Società ASDPOL Brentella ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 25 del 5/12/2018 con la quale ha assunto il provvedimento della inibizione fino al 30/1/2019 a carico del dirigente Zatta Enrico per i seguenti motivi : “per aver omesso di indicare nella lista giocatori il numero della tessera dell’allenatore abilitato dal Settore Tecnico o del dirigente in deroga. Squalifica fino al 30/1/2019 sanzione codì determinata perché dal 3.12.2018 al 19.1.2019 non si svolge alcuna attività agonistica”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Brentella; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che la sanzione comminata relativa ad un fatto che risulta essere un mero errore formale,

ritiene più congruo applicare, ex art. 19 c.g.s., la sanzione dell’ammenda che si determina in euro 70= in luogo di quanto previsto dal provvedimento adottato nel C.U. n. 25 del 5/12/2018 della Delegazione Provinciale di Padova P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Brentella; - di togliere l’inibizione fino al 30/1/2019 a carico del dirigente Zatta Enrico - di applicare l’ammenda di € 70= - poiché il reclamo è stato accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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