C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/12/2018 – Delibera – Ricorso Sig. Roggia James – Allenatore tesserato per la Società Real Stroppari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 31 del 28/11/2018 – Squalifica fino al 30/6/2019 a suo carico – Campionato 2^ Categoria

Ricorso Sig. Roggia James – Allenatore tesserato per la Società Real Stroppari Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 31 del 28/11/2018 – Squalifica fino al 30/6/2019 a suo carico - Campionato 2^ Categoria

Il Sig. Roggia James, allenatore tesserato per la Società Real Stroppari, ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel Comunicato n. 31 del 28/11/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2019 a suo carico per i seguenti motivi : perché reagiva ad una decisione arbitrale in modo quanto mai inconsulto, con espressioni finanche ingiuriose nei confronti della Direttrice di gara, rincarando la dose, poi, al termine della gara, quando, attesa la Direttrice stessa nello spogliatoio, le ha urlato in faccia “cambia lavoro! Hai rovinato la partita! È meglio se ti dai ai fornelli, la domenica!”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’allenatore Roggia James; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito il ricorrente assistito dall’Avv. Leonardo Rebecchi del Foro di Vicenza; sentito, altresì, personalmente il direttore di gara che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, con particolare riguardo alle offese irriguardose rivolte dal Sig. James Roggia durante la gara e sessiste alla fine della stessa tenuto conto per altro che l’art. 11 del C.G.S. prevede per i dirigenti responsabili di comportamenti discriminatori la squalifica non inferiore a 4 mesi, considerato la sussistenza di una discriminazione di genere nelle offese rivolte dal Sig. Roggia alla fine della gara, ritiene congrua l’erogazione di una sanzione di 4 mesi secondo la previsione edittale P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera -di accogliere il ricorso presentato dall’allenatore Roggia James – tesserato Real Stroppari; -di ridurre la sanzione della squalifica al 28/03/2019 a carico del predetto allenatore; - poiché il reclamo è stato accolto la tassa reclamo non è dovuta.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it