C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 19/12/2018 – Delibera – Ricorso Società ASD Calcio Meolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di San Donà di cui al Comunicato n. 22 del 05/12/2018 – Squalifica fino al 06/02/2019 a carico dell’allenatore, Sig. Ceccato Eros Giovanni – Campionato 3^ Categoria

Ricorso Società ASD Calcio Meolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di San Donà di cui al Comunicato n. 22 del 05/12/2018 – Squalifica fino al 06/02/2019 a carico dell’allenatore, Sig. Ceccato Eros Giovanni - Campionato 3^ Categoria

La Società ASD Calcio Meolo, ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di San Donà di Piave pubblicata nel Comunicato n. 22 del 05/12/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 06/02/2019 a carico del suo allenatore, Sig. Ceccato Eros Giovanni per i seguenti motivi : “Allontanato per essere entrato abusivamente nel terreno di gioco ed aver calciato violentemente un pallone verso le tribune, all'invito dell'arbitro a lasciare il campo protestava vivacemente mettendo più volte le mani sul petto dello stesso e strattonandolo per un braccio ”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla società ASD Calcio Meolo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito, altresì, per vie brevi, il direttore di gara , il quale ha sostanzialmente chiarito come l’atteggiamento dell’allenatore Sig. Ceccato, fosse tendente a chiedere all’arbitro di non sanzionare l’invasione di campo e il calcio del pallone verso le tribune piuttosto che, tendente a manifestare violenza e disappunto verso l’espulsione operata dal direttore di gara, a festeggiare il pareggio raggiunto. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera -di accogliere il ricorso presentato dalla Società ASD Calcio Meolo; -di ridurre la sanzione della squalifica al 23/12/2018 a carico del predetto allenatore; - poiché il reclamo è stato accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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