C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 9/01/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Amatori Ponso Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 12/12/2018 – Squalifica per tre giornate giocatori Crusco Antonio e Giorio Michael; Inibizione fino al 16/1/2019 Dirigente accompagnatore Sesani Diego – Campionato 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Amatori Ponso Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 12/12/2018 – Squalifica per tre giornate giocatori Crusco Antonio e Giorio Michael; Inibizione fino al 16/1/2019 Dirigente accompagnatore Sesani Diego - Campionato 2^ Categoria

La Società A.S.D. Amatori Ponso ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 26 del 12/12/2018 con la quale ha assunto le sanzioni sopra indicate per i seguenti motivi : - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Crusco Antonio : “allontanato dal campo per condotta violenta avendo colpito con un calcio molto forte un giocatore avversario, usciva dal terreno di gioco protestando vivacemente e a fine gara guardava l’arbitro con sguardo minaccioso e,parlando con i propri sostenitori, lo diffamava.” - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Giorio Michael : “dopo che il pallone non era più in gioco perché uscito dalla linea laterale, colpiva con un calcio molto forte un giocatore avversario e dopo il provvedimento disciplinare usciva dal campo pronunciando espressioni blasfeme.” - Inibizione fino al 16/1/2019 dirigente accompagnatore Sesani Diego : “sanzione così determinata per garantirne l'afflittività in quanto dal 17.12.18 al 05.01.19 non si svolge attività agonistica.”

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal l’ASD Amatori Ponso; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme al Sig. Sesani Diego; sentito, altresì, per le vie brevi, il direttore di gara che ha integralmente confermato quanto riportato nel rapporto di gara, specificando che il Sig. Sesani Diego l’avrebbe apostrofato all’interno dello spogliatoio con la frase “arbitro di merda” dopo aver inizialmente contestato il suo operato; per quanto riguarda il calciatore Crusco Antonio ha specificato che la protesta di quest’ultimo dopo la notifica dell’espulsione si è sostanziata anche in bestemmie; attesa la fede privilegiata dell’arbitro (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A-S.D. Amatori Ponso; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Crusco Antonio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Giorio Michael; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 16/1/2019 a carico del dirigente accompagnatore Sesani Diego; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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