C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 9/01/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Atletico 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 5/12/2018 – Inibizione fino al 1°/5/2019 Assistente arbitrale Benetazzo Moreno; ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato Giovanissimi Provinciale
Ricorso A.S.D. Atletico 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 5/12/2018 – Inibizione fino al 1°/5/2019 Assistente arbitrale Benetazzo Moreno; ammenda di € 100,00 alla Società - Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società A.S.D. Atletico 2000 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 25 del 5/12/2018 con la quale ha assunto la sanzione della inibizione fino all’1/5/2019 a carico dell’assistente arbitrale Benetazzo Moreno per i seguenti motivi : “effettuati gli accertamenti del caso, risulta dal rapporto arbitrale che l'assistente di parte della società Atletico 2000, Moreno BENETAZZO, dopo essere stato allontanato dal campo per avere proferito espressioni ingiuriose nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, al termine della partita si recava dall'arbitro e, dopo avere proferito frasi dallo stesso definite "razziste" lo approcciava apparentemente per scusarsi del comportamento precedentemente tenuto, ma poi, quasi a giustificarsi (e come se fosse una giustificazione!) precisava che un giocatore di colore non doveva permettersi di parlargli. Per soprammercato, tali frasi sono state pronunciate alla presenza di numerosi giovani giocatori. L'art. 11 del C.G.S. ("Responsabilità per trattamenti discriminatori") dopo avere definito, al comma 1º, comportamento discriminatorio "ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (. . .), origine territoriale o etnica", contiene due previsioni che vengono in considerazione nel caso che occupa: - al 2º periodo del comma 2 stabilisce che "i dirigenti che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lett. g) dell'art. 19 comma 1". mentre al comma 4 sancisce la responsabilità oggettiva delle società per i comportamenti dei propri dirigenti che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione, confermando così il principio generale dell'art. 4, comma 2º, in forza del quale le società "rispondono oggettivamente dell'operato dei propri dirigenti e tesserati". Facendo applicazione di questi princìpi al caso di specie, non vi è dubbio che gli insulti e i commenti pronunciati dall'assistente di parte dell'Atletico 2000 avessero carattere discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario in quanto erano specificamente riferiti al colore della sua pelle. Il fatto è ancora più grave per il fatto che tali espressioni sono state pronunciate alla presenza di numerosi ragazzini di 14 anni. Dei comportamenti discriminatori devono quindi rispondere il sig. Benetazzo in proprio e la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi del menzionato comma 3º dell'art. 11 del C.G.S. Lo stesso art. 11, comma 3º stabilisce che per le condotte discriminatorie poste in essere dai tifosi si applica la sanzione della gara a porte chiuse, mentre il comma 4º estende tale sanzione anche al caso dei comportamenti discriminatori posti in essere da tesserati e dirigenti………”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal l’ASD Atletico 2000; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il Sig. Benetazzo Moreno; sentito, altresì, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato il contenuto del rapporto di gara, in particolare quanto accaduto a fine gara; ritenuto che nel giudizio sportivo il rapporto di gara fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione nello svolgimento degli incontri (vedi art. 35.1.1. C.G.S.) P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Atletico 2000; - di confermare la sanzione della inibizione a carico dell’assistente arbitrale Benetazzo Moreno; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società (a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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