C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 30/01/2019 – Delibera – Ricorso A.C.D. Ramon 1980 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 16/1/2019 – Ammenda di € 80,00 alla Società; squalifica per tre giornate giocatore Bobbato Marco; Inibizione fino al 15/4/2019 Presidente Nussio Luca – Trofeo Coppa Provinciale di 3^ Categoria
Ricorso A.C.D. Ramon 1980 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 16/1/2019 – Ammenda di € 80,00 alla Società; squalifica per tre giornate giocatore Bobbato Marco; Inibizione fino al 15/4/2019 Presidente Nussio Luca – Trofeo Coppa Provinciale di 3^ Categoria
La Società A.C.D. Ramon 1980 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Treviso assunte con Comunicato n. 35 del 16/1/2019 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - Squalifica per tre giornate giocatore Bobbato Marco : “espulso perché, dopo una decisione arbitrale avversa alla propria squadra, esprimeva denigrazione ironica verso il direttore di gara, togliendosi la fascia di capitano gli veniva incontro con fare minaccioso, si poneva a pochi centimetri da lui senza però toccarlo, ma continuava a protestare ad alta voce; veniva allontanato con forza dal proprio dirigente e dai compagni”; - Inibizione fino al 15/4/2019 Presidente Nussio Luca : “nella sua qualità di dirigente addetto all'ufficiale di gara, veniva allontanato perché iterava contestazioni all'arbitro. Per tutto il secondo tempo, sistematosi fuori dalla recinzione dietro le panchine, contestava ogni decisione dell'arbitro e gli proferiva espressioni irrispettose ed ingiuriose e usava pure linguaggio blasfemo. A fine gara, presente illegittimamente negli spogliatoi, aspettava l'arbitro davanti alla porta della sua stanza, non gli permetteva di entrare e continuava con arroganza ad esternargli proteste ed ingiurie. Si allontanava solo grazie al deciso intervento del dirigente accompagnatore della sua squadra. - Ammenda di € 80,00 alla Società :”perché un gruppetto di propri sostenitori nel secondo tempo proferiva a gran voce gravi scurrili ingiurie, denigrazioni ed irriguardosità verso l'Arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’A.C.D. Ramon 1980; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato, dando ulteriori precisazioni, gli avvenimenti contestati; ritenute corrette le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prime cure; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena (ex art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D.Ramon 1980; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bobbato Marco; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 15/4/2019 a carico del Presidente Nussio Luca; - di confermare la sanzione della ammenda di € 80,00 alla Società. di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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