C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13/02/2019 – Delibera – Ricorso U.S. Colli Euganei A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del 6/2/2019 – Squalifica tre giornate giocatore Baratto Marco – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso U.S. Colli Euganei A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del 6/2/2019 – Squalifica tre giornate giocatore Baratto Marco – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Colli Euganei A.S.D. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per tre giornate a carico del giocatore BARATTO Marco pubblicata nel Comunicato n. 65 del 6/2/2019 per i seguenti motivi : “una giornata per l’espulsione, due giornate per aver offeso l’arbitro accompagnando il tutto con espressioni blasfeme.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’U.S. Colli Euganei A.S.D.; vista la documentazione ufficiale agli atti; valutata la sanzione emanata dal Giudice Sportivo di prime cure che è risultata congrua rispetto all’episodio contestato dalla reclamante; tenuto presente che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (v. art. 35.1.1. del C.G.S.)
P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Colli Euganei A.S.D.; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Baratto Marco; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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