C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13/02/2019 – Delibera – Ricorso U.S.D. Azzurra Sandrigo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 63 del 30/1/2019 – Ripetizione gara Salvatronda – Azzurra Sandrigo del 13/1/2019 – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso U.S.D. Azzurra Sandrigo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 63 del 30/1/2019 – Ripetizione gara Salvatronda – Azzurra Sandrigo del 13/1/2019 – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Azzurra Sandrigo ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con Comunicato n. 63 del 30/1/2019 con la quale ha deliberato la ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi : “La società Salvatronda ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 13.1 2019 contro la società Azzurra Sandrigo, formalizzata la riserva al termine della gara, consegnata per iscritto all'A., seguita da tempestivo preavviso di reclamo e altrettanto tempestivo reclamo, comunicato alla controparte. Lamenta la reclamante che, al 34º del II° tempo l'arbitro ha ammonito due giocatori: il n. 11 Salvatronda, Jasarovski Zibejr e il n. 11 Azzurra Sandrigo, Scanavin Giulio. Questi, già ammonito al 27º del Iº tempo, non sarebbe stato espulso, ma sostituito al 35º del IIº col giocatore Carfagna Simone Pietro. Il fatto, integrante errore tecnico dell'A., deponeva per la ripetizione della gara, terminata col punteggio Salvatronda - Azzurra Sandrigo 1 a 3. La reclamata non ha fatto pervenire contro deduzioni. Risultando dal referto che l'ammonizione del 34º del IIº tempo sarebbe stata inflitta al giocatore Maita Andrea, piuttosto che a Scanavin Giulio, é stato richiesto supplemento di referto all'A., che ha confermato quanto riportato nel referto. Tuttavia, poiché la società reclamata aveva evidenziato anche il comportamento dell'osservatore arbitrale, che determinava giustificate perplessità in merito alla corretta redazione del referto e del supplemento, corroborate dalla mancanza di controdeduzioni da parte della reclamata, pur in presenza di un fatto agevolmente contestabile e di pronta percezione, é stata richiesta l'acquisizione, presso la competente sede AIA del verbale dell'Osservatore Arbitrale, Berto Fabrizio.
In detto verbale l'osservatore riporta l'ammonizione, al 34º del IIº tempo del giocatore n. 5 Salvatronda (Jsarovski Zibejr) e del n. 11 di Azzurra Sandrigo (Scanavin Giulio), avvalorando, così, la tesi della reclamante dell'errore arbitrale, determinante la prosecuzione della competizione in posizione di denegato vantaggio, determinato dall'espulsione del giocatore Scanavin Giulio. Il G.S., pur nella consapevolezza che il verbale dell'O.A. non é fra i documenti di fede privilegiata, ma sicuramente suscettibili di valutazione discrezionale, valutato il contenuto con gli altri indizi costituiti dalla dettagliata ricostruzione del fatto, contenuta nel reclamo, compreso l'atteggiamento assunto dall'O.A. a fine partita col DdG, il silenzio della reclamata, che avrebbe potuto intervenire con osservazioni nel procedimento, in prospettiva delle negative ripercussioni sul risultato favorevole ottenuto sul campo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’U.S.D. Azzurra Sandrigo; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’Avv. Leonardo Rebecchi del Foro di Vicenza che ha rappresentato la Società reclamante; sentito il rappresentante della Società Salvatronda; sentito l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara ed i relativi supplementi; ritenuto che la decisione di primo grado si fonda sulle mancate controdeduzioni della reclamata Azzurra, Sandrigo, nonché sul comportamento e sul verbale dell’Osservatore Tecnico arbitrale; considerato che le mancate controdeduzioni della reclamata Azzurra appaiono irrilevanti ai fini probatori, rientrando in una scelta discrezionale della Società; ritenuto, altresì, che il comportamento ed il verbale redatto dall’Osservatore tecnico arbitrale non possono trovare ingresso in un procedimento caratterizzato dalla fede privilegiata del referto del direttore di gara P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’U.S.D. Azzurra Sandrigo; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di Salvatronda – Azzurra Sandrigo 1 – 3; - essendo il ricorso accolto la tassa reclamo è dovuta.
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