C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 20/02/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. S.Gaetano Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del 6/2/2019 – Sanzione Sportiva della perdita della gara Cappella Maggiore – San Gaetano del 3/2/2019+1 punto di penalizzazione; ammenda di € 60,00; squalifica per 2 giornate giocatore Cristofoletti Nicolò (una per l’espulsione conseguita sul campo e una per la posizione irregolare); inibizione fino al 18/2/2019 dirigente accompagnatore Ferraro Giuseppe – Campionato di Promozione La Società A.S.D. San Gaetano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale ha assunto le sanzioni su indicate per i seguenti motivi : “perché nel comminare il provvedimento di espulsione a carico del giocatore CRISTOFOLETTI Nicolo’ è emersa la sua posizione irregolare di tesseramento”.
Ricorso A.S.D. S.Gaetano Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 65 del 6/2/2019 – Sanzione Sportiva della perdita della gara Cappella Maggiore - San Gaetano del 3/2/2019+1 punto di penalizzazione; ammenda di € 60,00; squalifica per 2 giornate giocatore Cristofoletti Nicolò (una per l'espulsione conseguita sul campo e una per la posizione irregolare); inibizione fino al 18/2/2019 dirigente accompagnatore Ferraro Giuseppe – Campionato di Promozione La Società A.S.D. San Gaetano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale ha assunto le sanzioni su indicate per i seguenti motivi : “perché nel comminare il provvedimento di espulsione a carico del giocatore CRISTOFOLETTI Nicolo' è emersa la sua posizione irregolare di tesseramento”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ A.S.D. San Gaetano; vista la documentazione ufficiale agli atti dalla quale è risultato che la Società ricorrente non ha atteso la ratifica dell’approvazione del tesseramento del giocatore Cristofoletti da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale Nazionale come stabilito dalle disposizioni pubblicate nel Comunicato n. 6 del 13/7/2018 pag. 175 inerenti ai giocatori italiani che rientrano in Italia dopo essere stati tesserati precedentemente per Federazione estera con anagrafica, che precisano che la data di trasmissione della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
Le vigenti disposizioni stabiliscono infatti che, nella fattispecie, l’impiego del giocatore per la Società “sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti” e quindi, nel caso preso in esame, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. approvava la regolarità del tesseramento a decorrere dal 7/2/2019, data che determinava anche la decorrenza del suo utilizzo P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dell’A.S.D. San Gaetano; - di confermare integralmente i seguenti provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo di prime cure : 1)sanzione della perdita della gara Cappella Maggiore-San Gaetano del 3/2/2019, omologandola con il risultato di: Cappella Maggiore – San Gaetano 3-0; 2)sanzione di un punto di penalizzazione da applicare nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2018/19 3)sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; 4)sanzione della squalifica per 2 giornate a carico del giocatore Cristofoletti Nicolò (una per l'espulsione conseguita sul campo e una per la posizione irregolare nella gara); - 5)sanzione della inibizione fino al 18/2/2019 a carico del dirigente accompagnatore Ferraro Giuseppe; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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