C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 27/02/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 13/2/2019 – Squalifica fino al 13/3/2019 giocatore Okoye Manuel Chinemer – Campionato Regionale Under 16 Sperimentali

Ricorso A.S.D. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 13/2/2019 – Squalifica fino al 13/3/2019 giocatore Okoye Manuel Chinemer – Campionato Regionale Under 16 Sperimentali

La Società A.S.D. Giorgione Calcio 2000 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 13/3/20419 a carico del giocatore Okoye Manuel Chinemer per i seguenti motivi : “per il comportamento violento verso un avversario e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, uscendo dal terreno di gioco, teneva una condotta antisportiva”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ A.S.D. Giorgione Calcio 2000; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito, inoltre, personalmente l’arbitro che ha fornito ulteriori particolari in ordine allo svolgersi dei fatti contestati ed ha, altresì, precisato che la condotta del calciatore Okoye Manuel Chinemer si è concretizzata nell’atto di sottrarre il pallone dalle mani dell’avversario con eccessiva foga, che ha determinato uno scontro fra le teste dei due atleti e, conseguentemente, la testata non può considerarsi volontaria P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dell’A.S.D. Giorgione Calcio 2000; - di ridurre al 3/3/2019 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Okoye Manuel Chinemer. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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