C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 27/02/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Nuova Loreggia Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 16/1/2019 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Nuova Loreggia-Cogitana del 13/1/2019 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 60,00 alla Società – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso A.S.D. Nuova Loreggia Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 35 del 16/1/2019 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Nuova Loreggia-Cogitana del 13/1/2019 + 1 punto di penalizzazione; Ammenda di € 60,00 alla Società – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Nuova Loreggia Calcio ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Treviso assunte con Comunicato n. 35 del 16/1/2019 con le quali ha assunto le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : “dagli atti ufficiali emerge che la gara in epigrafe non si é disputata poiché nel medesimo campo di giuoco era in svolgimento altra gara di categoria superiore: Cittadella vs Lazio [serie B Femminile]. Dopo aver rispettato il tempo d'attesa regolamentare,l'Arbitro decideva di non dare inizio alla gara stessa”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’A.S.D. Nuova Loreggia Calcio; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato che la Società ospitante si era fattivamente attivata per trovare delle alternative per consentire la regolare disputa dell’incontro; alla luce di quanto sopra, in accoglimento parziale del ricorso della Società Nuova Loreggia, ritiene di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e di annullare le sanzioni relative al punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 60,00 assunte dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Nuova Loreggia Calcio; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara (ex art. 17/1 del C.G.S.), omologando l’incontro come segue : Nuova Loreggia-Cogitana 0-3; - di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di 2^ Categoria; - di annullare la sanzione della ammenda di € 60,00 alla Società. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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