C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/03/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Sindacale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di San Donà di cui al Comunicato n. 29 del 6/2/2019 – Ripetizione disputa gara Cesarolo – Sindacale – Campionato di 3^ Categoria

Ricorso A.S.D. Calcio Sindacale Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di San Donà di cui al Comunicato n. 29 del 6/2/2019 – Ripetizione disputa gara Cesarolo - Sindacale – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Sindacale ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà con la quale ha assunto la ripetizione della disputa della gara CesaroloSindacale per i seguenti motivi : “Visti gli atti ufficiali relativi alla gara a margine; preso atto che l'arbitro riferisce di aver sospeso definitivamente la gara al 5º minuto del secondo tempo perché, a seguito dell'espulsione del calciatore TERRIDA GIANNI ( Cap. Cesarolo 1958) per frase irriguardosa nei suoi confronti, mentre annotava il provvedimento sul taccuino, vedeva un altro calciatore della stessa società correre, gridando, verso un punto alle proprie spalle. Girandosi notava che il predetto calciatore tratteneva il suo capitano visibilmente agitato, impedendogli di avvicinarsi. A questo punto l'arbitro, impaurito per l'aggressività del calciatore, temendo per la propria incolumità fisica, poneva fine alla gara. Rilevato che dal referto non emergono gli estremi per attribuire alla decisione dell'arbitro carattere di legittimità, in quanto la situazione era del tutto tranquilla e, al di là delle rimostranze e del comportamento aggressivo del calciatore espulso, sia i dirigenti che i calciatori della società CESAROLO 1958 apparivano solidali con l'arbitro, come peraltro riconosciuto dallo stesso e che il TERRIDA era stato bloccato senza che la situazione degenerasse; tutto ciò premesso e considerato, questo G.S. ritenendo affrettata la decisione dell'arbitro e non evidente la pericolosità della situazione, ai sensi dell'Art.17/4 del C.G.S. , dispone la ripetizione della gara”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Sindacale; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente l’arbitro, il quale non solo ha confermato il supplemento di rapporto, ma ha altresì fornito ulteriori particolari dai quali è emersa l’insussistenza di qualsivoglia pericolo per la sua incolumità fisica che potesse giustificare la sospensione della stessa, mancando qualsiasi oggettiva evidenza di una situazione di pericolosità in quanto l’atteggiamento apparentemente minaccioso del calciatore espulso è stato immediatamente annientato dai propri compagni di squadra; non vi è stato poi alcun contatto fisico con l’arbitro, né l’azione è stata reiterata o estesa ad altri calciatori o dirigenti, che anzi sono stati del tutto collaborativi ed infine, in considerazione che fino a quel momento non aveva dato luogo ad alcuna criticità; visto l’art. 17/4 C.G.S., ritenuto pertanto il provvedimento impugnato giuridicamente corretto, appropriato e congruamente motivato P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Sindacale; - di confermare la ripetizione della gara Cesarolo-Sindacale in data da stabilirsi dalla competente Delegazione Distrettuale di San Donà; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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