C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 13/03/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. S. Marco Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 38 del 6/3/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Bison Nicola – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. S. Marco Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 38 del 6/3/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Bison Nicola – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. S. Marco Calcio ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre giornate emessa dal Giudice Sportivo di Padova con Com. n. 38 del 6/3/2019 a carico del giocatore Bison Nicola per i seguenti motivi : “a seguito di uno scontro di gioco, con il pallone fuori dal terreno di gioco e quindi a gioco fermo, colpiva con un calcio particolarmente violento all’altezza del polpaccio un giocatore avversario causandogli dolore ma non danni fisici”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società S.Marco Calcio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha chiarito che non si è trattato di un vero e proprio calcio sferrato per fare male, ma solo un gesto di stizza conseguente alla spinta subita in precedenza dall’avversario, spinta che lo ha proiettato contro la panchina della sua squadra;

ritenuta la mancanza della condotta violenta e più congrua la sanzione di due giornate rispetto ai fatti accaduti P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società S. Marco Calcio; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bison Nicola; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it