C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 13/03/2019 – Delibera – Ricorso U.S.D. S.Michele 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 29 del 9/1/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara S.Michele 2009 – Cristoforo Colombo del 9/12/2018; Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica per una giornata giocatore Viale Andrea; Inibizione fino al 23/1/2019 dirigente accompagnatore Tramarin Marco – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso U.S.D. S.Michele 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 29 del 9/1/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara S.Michele 2009 – Cristoforo Colombo del 9/12/2018; Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica per una giornata giocatore Viale Andrea; Inibizione fino al 23/1/2019 dirigente accompagnatore Tramarin Marco – Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S.D. S. Michele 2009 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova assunte con Comunicato n. 29 del 9/1/2019 con le quali ha emesso i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi : “sciogliendo la riserva pubblicata sul C.U. n.26 del 12/12/18 pag.803, il Giudice sportivo nel registrare i provvedimenti disciplinari contenuti nel referto arbitrale della gara in oggetto e a seguito degli accertamenti eseguibili anche d'ufficio ai sensi dell'art.29 del C.G.S. comma 8 lettera A) risulta dalla documentazione in atti che la società U.S.D. SAN MICHELE 2009 ha nel corso della gara in oggetto impiegato un giocatore (VIALE Andrea nato il 27/06/1990) non avente titolo a parteciparvi in quanto non tesserato. - Premesso che gli art. 27 delle N.O.I.F. prevedono che possono partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la F.I.G.C, e che quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare; Ritenuto che, in base all'art.17 commi 1 e 5 lett.(A) del C.G.S. la "società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di atti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara per 0-3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’U.S.D. S.Michele 2009 e la memoria difensiva pervenuta il 20/2/2019; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale che ha rappresentato la Società ricorrente nelle varie riunioni succedutesi dal 29/1 u.s.; rilevato che è pervenuta agli atti la sintetica relazione scritta sul funzionamento del sistema AS 400 da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.V., sulla accessibilità alle risultanze dello stesso da parte delle Società interessate come richiesto nell’ultima riunione del 5/3 u.s.; considerato che nella relazione dell’Ufficio Tesseramento si dichiara di esservi contemporaneità tra l’inserimento delle comunicazioni sul tesseramento e l’effettiva conoscenza/visualizzazione delle stesse da parte delle Società; rilevato che l’8/12/2018, successivamente alla richiesta di tesseramento del Viale, ma precedentemente alla disputa della gara in programma il 9/12/2018, la comunicazione dell’Ufficio Tesseramento relativa alla impossibilità di provvedere alla accettazione del tesseramento richiesto era visibile nel portale, nell’area riservata alla Società; visto l’art. 17, comma 5 del C.G.S., che prevede la sanzione tipica e non modificabile della perdita della gara nel caso in cui vi prendano parte giocatori che non ne hanno titolo, anche a prescindere dall’esistenza dell’eventuale buona fede della ricorrente, buona fede che non la esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. S.Michele 2009; - di confermare i seguenti provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado : 1.sanzione della perdita della gara oggi presa in esame (v. applicazione art. 17/5 CGS), omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : S.Michele 2009 – Cristoforo Colombo 0-3; - 2.sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - 3.sanzione della inibizione fino al 23/1/2019 a carico del dirigente accompagnatore Tramarin Marco; - sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Viale Andrea; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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