C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 20/03/2019 – Delibera – Ricorso Sig. FORIN Alessandro – Allenatore AQS Borgo Veneto Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 20/2/2019 – Squalifica fino al 20/2/2021 e ammenda di € 200,00.-– Campionato di 1^ Categoria
Ricorso Sig. FORIN Alessandro – Allenatore AQS Borgo Veneto Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 20/2/2019 – Squalifica fino al 20/2/2021 e ammenda di € 200,00.-– Campionato di 1^ Categoria
Il Sig. FORIN Alessandro - allenatore tesserato AQS Borgo Veneto -ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con Comunicato n. 69 del 20/2/2019 con la quale ha assunto a suo carico le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : riferisce l'arbitro che al 26’ del II tempo invitava l'allenatore Forin Alessandro ad allontanarsi dopo ripetuti inviti, non accolti, di non uscire dall'area tecnica. Questi reagiva all'intimazione in modo "fulmineo e rabbioso", colpendo l'arbitro con violenza al collo con la mano destra, quindi lo stringeva procurandogli forte dolore e sensazione di soffocamento. Veniva prontamente allontanato e immobilizzato dai suoi stessi calciatori e attorniato e protetto dai dirigenti locali, mentre Forin continuava a ingiuriarlo; stordito e impaurito dalla violenza dell'aggressione subita, non si sentiva più in grado di dirigere la competizione e decretava la fine della partita al 27’ del II tempo, quando il risultato era : Codevigo - Borgo Veneto 1 a 0. Rientrato alla propria abitazione, accusava ancora dolore, per cui si é recato al P.S. dell'Ospedale di Porto Viro, dove gli é stata riscontrata contusione al collo con prognosi di 7 (sette) giorni, come da certificato in atti. Il fatto integra la fattispecie prevista dall'art. 11 bis comma 2 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’allenatore Forin Alessandro (tesserato AQS Borgo Veneto); vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il ricorrente, assistito dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato che il Sig. Forin gli ha posto una mano aperta all’altezza del pomo di Adamo e gli ha stretto il collo per pochi secondi, essendo stato immediatamente interrotto dall’intervento dei dirigenti e dai calciatori della sua panchina. La Corte ritiene che il comportamento in questione integri la condotta prevista dal primo comma dell’art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva , concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività. Infatti la zona del collo è da ritenersi particolarmente sensibile ed in particolare il pomo di Adamo, che se anche solo sfiorato dà una immediata sensazione di dolore e soffocamento. Il direttore di gara, infatti si è immediatamente impaurito e non è stato più in grado psicologicamente, oltre che fisicamente, di proseguire nella direzione dell’incontro. Il “prendere per il collo” il direttore di gara, come da letteratura, è sintomatico di una condotta volontaria ed aggressiva, impetuosa ed incontrollata. Secondo questa Corte, peraltro, la condotta si è tuttavia esaurita in pochi secondi e non ha avuto ulteriore seguito. Dal certificato medico prodotto risulta infatti che non ci sono stati segni evidenti della colluttazione verificati solo due ore dopo dall’evento. il che evidenzia che la condotta posta in essere dal Sig. Forin non ha prodotto conseguenze fisiche o evidenti lesioni. Tutto ciò evidenziato, la Corte ritiene più congruo adottare la sanzione della squalifica fino al 20/02/2020 a carico del Sig. Forin e confermare il provvedimento sanzionatorio della multa di € 200,00 P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal Sig. Forin Alessandro; - di ridurre al 20/02/2020 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Forin Alessandro; - di confermare la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico dello stesso Sig.Forin. di restituire la tassa reclamo versata.
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