C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 27/03/2019 – Delibera – Ricorso A.P.D. Vigor Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 31 del 20/2/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara del 3/2/2019 Burano-Vigor; Ammenda di € 60,00 alla Società; Ammonizione Dirigente accompagnatore Pasqual Giorgio – Campionato di 3^ Categoria
Ricorso A.P.D. Vigor Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 31 del 20/2/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara del 3/2/2019 Burano-Vigor; Ammenda di € 60,00 alla Società; Ammonizione Dirigente accompagnatore Pasqual Giorgio – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.P.D. Vigor ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate emesse dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicate con Comunicato n. 31 del 20/2/2019 per i seguenti motivi : “visto il reclamo ritualmente presentato dalla società Calcio Burano 2015, effettuate le ricerche del caso anche presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, risultando che il calciatore Bembo Sauro ha disputato in data 29/08/18 ad una gara come tesserato della Società Annonese F.C. e in data 02/09/18 come tesserato della Società A.S.D. Flumignano, allo stesso era vietato, ai sensi dell'Art.95 Comma 2 delle N.O.I.F., disputare gare nella corrente stagione per altra società. Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che il predetto calciatore ha partecipato alla gara di cui sopra, viene accolto il reclamo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società A.P.D. Vigor; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che l’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la responsabilità oggettiva a carico delle Società, ai fini disciplinari dell’operato dei propri tesserati; ritenuto, inoltre, che viene invocato dalla ricorrente in modo non corretto, in quanto non pertinente al caso in esame, il comma 5 del citato articolo 4 del C.G.S. che riguarda la diversa ipotesi di responsabilità per illeciti sportivi ; ritenuto che, in ogni caso, risulta violata la norma di cui all’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. che stabilisce che nella stessa stagione sportiva un calciatore che si sia tesserato per un massimo di tre diverse società POTRÀ “giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società”. ritenuto inoltre che tale circostanza non risulta essere stata contestata dall’A.P.D. Vigor, la Corte rigetta il ricorso e conferma le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in primo grado : P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.P.D. Vigor; - di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame con il risultato Burano-Vigor 3-0; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00; - di confermare la sanzione della ammonizione a carico del Sig. Pasqual Giorgio dirigente accompagnatore; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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