C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 27/03/2019 – Delibera – Ricorso U.S. Muranese 1929 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 58 del 13/3/2019 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica per tre giornate giocatore Bellemo Gioel; Squalifica per due giornate giocatori Codolo Luca e Segato Mattia; Squalifica fino al 25/3/2019 allenatore Gasparini Ferdinando – Campionato di 3^ Categoria
Ricorso U.S. Muranese 1929 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 58 del 13/3/2019 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica per tre giornate giocatore Bellemo Gioel; Squalifica per due giornate giocatori Codolo Luca e Segato Mattia; Squalifica fino al 25/3/2019 allenatore Gasparini Ferdinando – Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S. Muranese ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate emesse dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Venezia e pubblicate con Comunicato n. 58 del 13/3/2019 per i seguenti motivi : -Ammenda di € 80.00.- a carico della Società (di cui € 40,00 per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'Arbitro e € 40,00 per non aver ottemperato alla richiesta dell'arbitro di mettere in sicurezza un buco sulla recinzione del campo); -Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bellemo Gioel : per espressioni blasfeme aggravate da comportamento antisportivo e offese all'Arbitro; -Squalifica per due giornate giocatori Codolo Luca e Segato Mattia: -Squalifica fino al 25/3/2019 a carico dell’allenatore Gasparini Ferdinando : “per continue proteste e comportamento antisportivo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso attinente i seguenti provvedimenti a carico di : -squalifica per due giornate a carico dei giocatori Codolo Luca e Segato Mattia, -squalifica dell’allenatore Gasparini Ferdinando fino al 25/3/2019, trattandosi di provvedimenti non impugnabili in base all’art. 45,comma 3, lettere a) e b) del C.G.S. prese in esame le altre parti del ricorso presentato dall’U.S. Muranese 1929; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito, il rappresentante della società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che : -per quanto riguarda il buco nella rete di recinzione ha precisato che la Società, pur confermando l’impossibilità di riparare lo stesso spettando ciò al Comune, ha dato disponibilità a controllare che non vi fossero accessi abusivi da parte di estranei con un comportamento da ritenersi collaborativo; - per quanto riguarda la mancata erogazione di acqua calda della doccia ha confermato quanto riportato nel referto di gara; - per quanto riguarda, infine, il comportamento del calciatore Bellemo ha confermato come questi abbia proferito offese alla divinità, precisando, peraltro, che dopo l’espulsione ha avuto un comportamento verbalmente violento nei suoi confronti, senza però avere avuto alcun contatto fisico con lo stesso; alla luce di quanto sopra si ritiene congrua ridurre la sanzione dell’ammenda a 40,00 Euro e ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del su citato giocatore Bellemo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società U.S. Muranese 1929; - di ridurre a € 40,00.- la sanzione della ammenda a carico della Società; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bellemo Gioel; - di dichiarare inammissibili le sanzioni inerenti i giocatori Codolo Luca e Segato Mattia e dell’allenatore Gasparini Ferdinando; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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