C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03/04/2019 – Delibera – Ricorso U.S. Arre Bagnoli Candiana A.B.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 20/3/2019 – Inibizione fino al 30/6/2019 Dirigente Zeffin Alberto – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria
Ricorso U.S. Arre Bagnoli Candiana A.B.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 20/3/2019 – Inibizione fino al 30/6/2019 Dirigente Zeffin Alberto – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria
La Società U.S. Arre Bagnoli Candiana A.B.C. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 77 del 20/23/2019 con la quale ha assunto la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Zeffin Alberto : “perché a fine gara contestava le decisioni del direttore di gara avvisandolo che avrebbe presentato riserva scritta in merito alla gara.(Vedi allegato rapporto). Tentava di entrare nello spogliatoio del direttore di gara, invitato cortesemente a desistere da questo tentativo riusciva a chiudere la porta dello spogliatoio. Alla consegna dei documenti e successivamente per altre due volte il Sig. Zeffin minacciava il direttore di gara che se non firmava la riserva scritta non poteva lasciare l'impianto sportivo. A tal proposito adduceva e faceva sentire un non meglio identificato parere di un presunto collega arbitrale. Alla minaccia che avrebbe chiamato le forze dell'ordine riusciva ad avere le chiavi dell'auto e andare via”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso U.S. Arre Bagnoli Candiana A.B.C.; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al dirigente sanzionato; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara ed il relativo supplemento, specificando di aver interloquito unicamente con il Sig. Zeffin; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.); ritenuta più congrua ridurre la sanzione inflitta al Sig. Zeffin in quanto il comportamento tenuto dal dirigente assume le caratteristiche di una condotta irriguardosa P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. U.S. Arre Bagnoli Candiana A.B.C.; - di ridurre fino al 30/4/2019 la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Zeffin Alberto; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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