C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 10/04/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Tezze Arzignano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 27/2/2019 – Omologazione gara Calcio Tezze – Calcio Sarcedo del 17/2/2019 – Campionato di Promozione
Ricorso A.S.D. Calcio Tezze Arzignano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 27/2/2019 – Omologazione gara Calcio Tezze – Calcio Sarcedo del 17/2/2019 – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Calcio Tezze Arzignano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 71 del 27/2/2019 con la quale ha respinto reclamo di primo grado inerente l’omologazione della gara in oggetto per i seguenti motivi : “La società Calcio Tezze ha proposto reclamo, preceduto da tempestivo preannuncio, lamentando l'errore tecnico dell'A., che avrebbe convalidato la rete segnata su calcio di rigore, toccando il pallone due volte. Il fatto avrebbe determinato la conseguenza dell'annullamento della rete e l'assegnazione di un calcio di punizione indiretto a favore della squadra antagonista. L'accaduto si sarebbe verificato nel corso della gara contro la società Calcio Sarcedo del 17.2.2019. Ammesso e non concesso che si tratti di comportamento suscettibile di esame da parte del G.S. ex art. 29.8 CGS, il preannuncio avrebbe dovuto essere preceduto da riserva orale, raccolta dall'A. ed inserita nel referto, che in proposito é silente. Per tale ragione il reclamo, benché tempestivo e preceduto da tempestivo preannuncio, deve essere dichiarato inammissibile. Ciò premesso, il G.S. convalida il risultato conseguito sul campo (Calcio Tezze-Calcio Sarcedo 1-3); dichiara inammissibile il reclamo con addebito della tassa non versata”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Calcio Tezze; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente il rappresentante della società opponente; viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Sarcedo e sentiti i difensori della stessa nell’udienza odierna che l’hanno rappresentata, muniti di delega, come da documento depositato in atti; sentiti, altresì, personalmente il direttore di gara e l’assistente arbitrale n. 2; preso atto della dichiarazione del direttore di gara, confermata anche dall’assistente n. 2, secondo la quale il calcio di rigore, nonostante la scivolata del calciatore incaricato del tiro, è stato eseguito regolarmente e che non vi è stata alcuna violazione della Regola n. 14 del Regolamento del Gioco del Calcio; rilevato che agli Organi della Giustizia Sportiva , in linea di principio, non è consentito sindacare decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro o devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo ai sensi della Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio Tezze; - di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Calcio Tezze – Calcio Sarcedo 1 - 3 - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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