C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 17/04/2019 – Delibera – Ricorso A.C. Zevio 1925 A.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n.67 del 13/2/2019 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Zevio-Provese del 10/2/2019; Ammenda di € 60 alla Società; Inibizione fino al 25/2/2019 Dirigente accompagnatore Brognara Matteo; Squalifica per 1 giornata giocatore Begali Filippo – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.C. Zevio 1925 A.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n.67 del 13/2/2019 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Zevio-Provese del 10/2/2019; Ammenda di € 60 alla Società; Inibizione fino al 25/2/2019 Dirigente accompagnatore Brognara Matteo; Squalifica per 1 giornata giocatore Begali Filippo – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Zevio 1925 A.r.l. ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale assunte con Comunicato n. 67 del 13/2/2019 con le quali ha assunto le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi: “Nell'immettere il provvedimento di ammonizione inflitto durante la gara in epigrafe al giocatore BEGALI FILIPPO (soc. Zevio 1925), è emersa la sua posizione irregolare di tesseramento, il quale pertanto non aveva titolo per prendere parte alla gara in oggetto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Zevio 1925 A.r.l. vista la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti gli accertamenti di rito, dai quali è risultato che a decorrere dal 23/1/2019 il calciatore Begali risultava essere tesserato per la Società Old Thorntonians F.C. appartenente alla Federazione inglese, che di tale aspetto era perfettamente a conoscenza la Società A.C. Zevio alla quale risulta essere stata data comunicazione in tal senso dall’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. in data 21/1/2019; risulta inoltre avvenuta in data 22/1/2019 da parte della stessa A.C. Zevio la comunicazione che riscontrava la mail del giorno precedente dell’Ufficio Tesseramento Centrale; constatato che il calciatore predetto non aveva titolo a partecipare alla gara oggi presa in esame perché alla data della disputa dell’incontro non era più per essa tesserato, come risultava inequivocabilmente dal tabulato riscontrabile nel portale della stessa Società Zevio, dal quale si potevano evincere i calciatori effettivamente tesserati per la stessa; considerato che tutto ciò poteva essere a conoscenza della Società ricorrente che poteva prenderne visione, attraverso il proprio portale web, della cancellazione del nominativo del Begali Filippo dall’elenco dei propri tesserati, effettuato dall’Ufficio Tesseramento Centrale P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Zevio 1925 A.r.l.; - di confermare i seguenti provvedimenti disciplinari assunti in primo grado : - a) la sanzione sportiva della perdita della gara Zevio 1925-Provese con il risultato di 0-3 (cfr. dell’art. 17, comma 5 del C.G.S.); - b)la sanzione della ammenda di € 60,00 alla Società; - c)la sanzione della squalifica per 1 giornata a carico del calciatore Begali Filippo (a decorrere dal suo valido futuro tesseramento presso Società della F.I.G.C.); - d)la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Brognara Mattteo fino al 25/2/2019; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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