C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 17/04/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Nuova Loreggia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 4/4/2019 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pavan Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Nuova Loreggia Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 4/4/2019 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pavan Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Nuova Loreggia ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 50 del 4/4/2019 con la ha assunto il provvedimento della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pavan Alessandro : “perché insultava un giocatore avversario, indi proferiva all'arbitro scurrili offese e denigrazioni e usava altresì linguaggio blasfemo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Nuova Loreggia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente il rappresentante della società opponente; sentito, altresì, per le vie brevi il direttore di gara ritenuta più congrua rispetto ai fatti descritti la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pavan P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Nuova Loreggia; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Pavan Alessandro; - essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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