C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 26/04/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 65 del 10/4/2019 – Squalifica per un mese giocatori Favaro Alessio, Marrazzo Luca e Zorzetto Nicola – Campionato Giovanissimi Under 15

Ricorso A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 65 del 10/4/2019 – Squalifica per un mese giocatori Favaro Alessio, Marrazzo Luca e Zorzetto Nicola – Campionato Giovanissimi Under 15

La Società A.S.D. Sporting Scorzé Peseggia ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 65 del 10/4/2019 con le quali ha assunto il provvedimento della squalifica per un mese a carico del giocatori Favaro Alessio, Marrazzo Luca e Zorzetto Nicola : “dai documenti ufficiali agli atti risulta che, a seguito della gara disputata in data 07/04/2019,i giocatori della squadra Sporting Scorzè Peseggia Alessio Favaro, Luca Marrazzo, Nicola Zorzetto e Matteo Bovo, rintracciavano il nominativo dell'Ufficiale di gara sul social network denominato"Instagram", iniziando a seguire il suo profilo e contattandolo al telefono insultandolo pesantemente. In particolare il calciatore Bovo Matteo tentava di contattare lo stesso tramite messaggio utilizzando il medesimo social network e, non ottenendo l'autorizzazione da parte dell'arbitro a tale contatto, commentava una foto pubblicata sul suo profilo utilizzando un linguaggio indecoroso. In applicazione dell'art.5 del C.G.S. il G.S. delibera: -squalificare il giocatore Bovo Matteo per mesi 3 (Tre) per avere usato il social network in modo offensivo, oltre alla telefonata. -squalificare i giocatori Favaro Alessio, Marrazzo Luca, Zorzetto Nicola per mesi 1 (Uno) per le pesanti offese al telefono.. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società Sporting Scorzè Peseggia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; verificato che i fatti oggetto del reclamo sono avvenuti in un contesto estraneo alla disputa della gara e che pertanto in tale sede non può aver rilievo quanto stabilito dall’art. 35.1.1. relativamente alla fede privilegiata di quanto affermato dal direttore di gara; atteso che non vi è altra prova della verità dei fatti addebitati ai tre calciatori se non le stesse dichiarazioni del direttore di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di annullare la sanzione della squalifica di un mese ai calciatori Favaro Alessio, Marrazzo Luca e Zorzetto Nicola; - di trasmettere, in base all’art. 34,comma 4 del C.G.S., gli atti ufficiali alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli approfondimenti e gli accertamenti del caso. - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Sporting Scorzè Peseggia. - La tassa reclamo non è dovuta.

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