C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 02/05/2019 – Delibera – Ricorso A.C.D. Costa Barausse Fara Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 41 del 17/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Broccardo Luca – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.C.D. Costa Barausse Fara Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 41 del 17/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Broccardo Luca – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C.D. Costa Barausse Fara ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 41 del 17/4/2019 con la quale ha inflitto al giocatore Broccardo Luca la sanzione della squalifica per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento insultava l’arbitro.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso proposto dall’A.C.D. Costa Barausse Fara; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado che è risultata congrua rispetto ai fatti addebitati al calciatore Broccardo Luca P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Costa Barausse Fara; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Broccardo Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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