C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 02/05/2019 – Delibera – Ricorso A.C.D. Scaligera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 60 del 18/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchetto Davide – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.C.D. Scaligera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 60 del 18/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchetto Davide – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C.D. Scaligera ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 60 del 18/4/2019 con la quale ha inflitto al giocatore Marchetto Davide la sanzione della squalifica per tre giornate : “per reiterate offese all’indirizzo del direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso proposto dall’A.C.D. Scaligera; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; attesa la chiarezza del rapporto dell’arbitro, dal quale si evincono le offese pronunciate a suo carico: alla luce di quanto sopra si ritiene congrua l’applicazione della squalifica per tre giornate assunta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del giocatore Marchetto Davide P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Scaligera; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marchetto Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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