C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 02/05/2019 – Delibera – Ricorso S.C. Cortina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 46 del 17/4/2019 – Squalifica fino al 2/6/2019 Allenatore Rimoldi Renato – Campionato di 3^ Categoria
Ricorso S.C. Cortina Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 46 del 17/4/2019 – Squalifica fino al 2/6/2019 Allenatore Rimoldi Renato – Campionato di 3^ Categoria
La Società S.C. Cortina ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno pubblicata nel Comunicato n. 46 del 17/4/2019 con la quale ha inflitto all’Allenatore Rimoldi Renato la sanzione della squalifica fino al 2/6/2019 : “Quindici giorni per atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara; quindici giorni per frasi ingiuriose e quindici giorni per reiterate blasfemie.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso proposto dalla S.C. Cortina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale confermando integralmente quanto illustrato nel rapporto di gara, ha precisato che il Sig. Rimoldi, dopo il suo allontanamento dal campo, ha continuato dagli spalti a offenderlo ripetutamente La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla S.C. Cortina; - di confermare la squalifica fino al 2/6/2019 a carico dell’allenatore Rimoldi Renato; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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