C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 15/05/2019 – Delibera – Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 42 del 24/4/2019 – Ammenda di € 100,00.– Coppa 3^ Categoria Vicenza – Finali

Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 42 del 24/4/2019 – Ammenda di € 100,00.– Coppa 3^ Categoria Vicenza - Finali

La Società A.C. Union Olmo Creazzo ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 42 del 24/4/2019 con la quale ha assunto il provvedimento dell’ammenda di € 100,00.- a carico della Società : “per lancio a fine gara di petardi e fumogeni in campo da parte di sostenitori della squadra”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Società A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D.; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, che ha precisato di aver riportato nel proprio rapporto di gara le dichiarazioni di un terzo soggetto qualificatosi quale rappresentante della Federazione e che come tale si era presentato a lui prima dell’inizio della partita; tuttavia tali fatti (lancio di fumogeni e petardi nonché danno alla porta) non sono stati dal direttore di gara, il primo ritenuto influente per il regolare svolgimento della gara ed il secondo da lui direttamente verificato. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso che possono essere oggetto di eventuali sanzioni solamente i fatti accertati direttamente dal direttore di gara, il quale solo può esprimere il proprio giudizio sulla loro rilevanza Delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Union Olmo Creazzo ASD; - di annullare la sanzione della squalifica dell’ammenda di € 100,00.- a carico della Società; - essendo accolto il ricorso, la tassa reclamo non dovrà essere versata.

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