C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 27/09/2018 – Delibera – gara del 16/ 9/2018 STANGA VI EST – MONTEBELLO

gara del 16/ 9/2018 STANGA VI EST - MONTEBELLO

Facendo seguito al c.U. n. 27 del 19.9.2018, la soc.Montebello ha regolarmente formalizzato il preannunciato reclamo chiedendo l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della Soc. Stanga Vi Est non avendo avuto inizio la gara in quanto la misura delle porte del terreno di gioco non risultavano conformi al regolamento vigente. La Soc. Stanga Vi Est presentava proprie controdeduzioni; in primo luogo confermava che le porte risultavano al momento della disputa della gara più basse rispetto a quelle imposte da regolamento, attribuendo a tale difetto ad accumulo in prossimità dei pali del materiale residuo da recenti lavori di manutenzione ordinaria; in secondo luogo adduceva al fatto che le porte avrebbero riportato la stessa altezza pertanto non avrebbero procurato vantaggio ad alcuna delle due formazioni; infine richiamava i principi di morale etico sportiva e buona fede al fine di chiedere il rigetto del reclamo e la disputa della gara in nuova data. Si legge in R.A. che il Direttore di gara, a seguito presentazione di riserva scritta da parte della soc. Montebello, prima dell'inizio della gara procedeva con gli strumenti di misurazione messi a disposizione da parte della soc. Stanga Vi Est, alla verifica dell'altezza delle porte. Non risultando conformi al regolamento invitava la società ospitante al ripristino. Attesi i tempi previsti, procedeva, alla presenza dei due capitani, ad effettuare nuova misurazione, da cui risultava che una porta misura mt. 2,32 e l'altra 2,35. Constatando pertanto che non vi era conformità alla previsione regolamentare non dava corso alla gara. Premesso che la gara non ha avuto inizio per decisione tecnica dell'Arbitro in merito alla regolarità del campo, decisione rimessa esclusivamente allo stesso esclusa dalla competenza di questo organo giudicante; premesso altresì che in ogni caso la Soc. Stanga Vi Est non ha contestato l'operato dell'Arbitro anzi ha essa stessa dichiarato che le porte non risultavano conformi al regolamento; accertata pertanto la responsabilità della squadra ospitante, la quale non ha messo a disposizione un campo di gioco idoneo alla disputa della gara e nel tempo concesso non ha provveduto alla sua sistemazione; non essendo rilevabile alcuna causa di forza maggiore; il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. Montebello e sanzionare la soc. Stanga Vi Est con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato STANGA VI EST - MONTEBELLO 0 - 3. Non si addebita la tassa reclamo.

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