C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 05/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 886 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BALDON Adriano Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sig. JUSUFOSKI Alsedin Calciatore ora tesserato A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sigg. PESCE Orazio e Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sig. BIASIN Mattia Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago della Società A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BALDON Adriano – Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori), art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore JUSUFOSKI Alsedin, relativamente a n. 3 gare del Campionato Provinciale Allievi 2018/2019 della Delegazione di Venezia e di dotarlo di specifica copertura ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso degli stessi incontri. il Sig. JUSUFOSKI Alsedin – ora calciatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “calciatore non ancora tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10.comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) e art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato 3 gare del Campionato di Provinciale Allievi della Delegazione Provinciale di Venezia 2018/19 nelle fila della Società Gazzeraolimpia Chirignago senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”.
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 886 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BALDON Adriano Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sig. JUSUFOSKI Alsedin Calciatore ora tesserato A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sigg. PESCE Orazio e Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago del Sig. BIASIN Mattia Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago della Società A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BALDON Adriano – Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori), art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore JUSUFOSKI Alsedin, relativamente a n. 3 gare del Campionato Provinciale Allievi 2018/2019 della Delegazione di Venezia e di dotarlo di specifica copertura ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso degli stessi incontri. il Sig. JUSUFOSKI Alsedin – ora calciatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “calciatore non ancora tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10.comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) e art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato 3 gare del Campionato di Provinciale Allievi della Delegazione Provinciale di Venezia 2018/19 nelle fila della Società Gazzeraolimpia Chirignago senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”.
Il Sig. PESCE Orazio – Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Provinciale Allievi della Delegazione Provinciale di Venezia 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore JUSUFOSKI Alsedin, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Il Sig. BIASIN Mattia – Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago ““per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Provinciale Allievi della Delegazione Provinciale di Venezia 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore JUSUFOSKI Alsedin, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare predette senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. La Società A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4.commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali e del calciatore sopra citati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 4/6/2019. AI dibattimento 4/6/2019 risultano presenti : il Sig. BALDON Adriano Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago il Sig. JUSUFOSKI Alsedin Calciatore tesserato GazzeraolimpiaChirignago rappresentato dalla Sig.a Anna Mastrogiuseppe come da documento in atti il Sigg. PESCE Orazio Dirigente Accompagnatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago il Sig. BIASIN Mattia Dirigente Accompagnatore Gazzeraolimpia Chirignago rap - presentato dal Sig. Tortato Fabio come da documento in atti la Società A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago rappresentata dal Sig. Baldon Adriano (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. e, preliminarmente, ha informato che è stato depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’infrazione dell’art. 43 delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società Gazzeraolimpia Chirignago fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore JUSUFOSKI Alsedin che ha coperto tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, ha dato lettura dell’atto di deferimento e ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BALDON Adriano Presidente A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago : inibizione di 20 gg. in luogo di 30 gg. a carico del Sig. JUSUFOSKI Alsedin Calciatore ora tesserato A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago : squalifica per una giornata di gara da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2019/20 a carico del Sigg. PESCE Orazio Dirigente Accomp. A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15 a carico del il Sig. BIASIN Mattia Dirigente Accomp. A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 21 a carico dell’ASD Gazzeraolimpia Chirignago a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi della stagione 2019/20 b) ammenda di € 100,00 in luogo di € 150,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.
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