C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 12/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 920 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 920 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. VERZA Alfredo Presidente A.S.D. PM Granzette del Sig. ALIKHBARI Mohamed Calciatore ora tesserato A.S.D. PM Granzette del Sig. DE STEFANI Enrico Dirigente accompagnatore A.S.D. PM Granzette del Sig. TARGA Francesco Dirigente accompagnatore A.S.D. PM Granzette della Società A.S.D. PM Granzette La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. VERZA Alfredo – Presidente e legale rappresentante A.S.D. PM Granzette “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C,G.S. (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati alla F.I.G.C.), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei giocatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore ALIKHBARI Mohamed, relativamente a 4 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19 della Delegazione Provinciale di Rovigo della stagione 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alla gara sotto indicata, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della predette gare”. Il Sig. ALIKHBARI Mohamed, all’epoca dei fatti non ancora tesserato ASD PM Granzette “ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), art. 46,comma 6 C.G.S. (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato 4 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19 della Delegazione Provinciale di Rovigo della stagione 2018/19, nelle fila della Società PM Granzette senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. Sig. DE STEFANI Enrico – Dirigente accompagnatore ASD PM Granzette “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS. (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di tre gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19 della Delegazione Provinciale di Rovigo della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ALIKHBARI Mohamed, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. Sig. TARGA Francesco – Dirigente accompagnatore ASD PM Granzette “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS. (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale Under 19 della Delegazione Provinciale di Rovigo della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ALIKHBARI Mohamed, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. La Società ASD PM Granzette “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti accompagnatori ufficiali e del calciatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11/6/2019. AI dibattimento dell’11/6/2019 risultano presenti : il Sig. VERZA Alfredo Presidente A.S.D. PM Granzette la Società A.S.D. PM Granzette rappresentata dal Sig. Verza Alfredo (Presidente) i seguenti soggetti deferiti : il Sig. ALIKHBARI Mohamed Calciatore ora tesserato A.S.D. PM Granzette il Sig. DE STEFANI Enrico Dirigente accompagnatore A.S.D. PM Granzette il Sig. TARGA Francesco Dirigente accompagnatore A.S.D. PM Granzette sono stati rappresentati per delega dal Sig. Verza Alfredo, come da documento in atti. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore Sciuto. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. VERZA Alfredo Presidente ASD PM Granzette : inibizione di 40 gg. in luogo di 60 gg.; a carico del Sig. ALIKHBARI Mohamed Calciatore tesserato ASD PM Granzette : squalifica per 2 giornate in luogo di 3, da scontarsi nel Campionato di competenza 2019/20; a carico del Sig. DE STEFANI Enrico Dirigente accomp.ASD PM Granzette: inibizione di gg.30 in luogo di 45 a carico del Sig. TARGA Francesco Dirigente accomp.ASD PM Granzette: inibizione di gg.30 in luogo di 45 a carico dell’A.S.D. PM Granzette : a) penalizzazione di 2 punti, in luogo di p.3,da scontarsi nel Campiona to Juniores di competenza all’atto dell’iscrizione a tale manifestazione b) ammenda di € 300 in luogo di 450 €. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg. successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

 

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