C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 12/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 883 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 883 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BOATENG Sampong Calciatore tesserato S.P.D. Campodoro Limena La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/5/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BOATENG Sampong - Giocatore tesserato SPD Campodoro Limena “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della Federazione (limitazione del tesseramento dei calciatori), per aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra società sportiva nella medesima stagione sportiva”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11/6/2019. AI dibattimento dell’11/6/2019 risultano presenti : il Sig. BOATENG Sampong Calciatore tesserato S.P.D. Campodoro Limena il Dott. Salvatore SCIUTO che ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il giocatore deferito e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del Sig. BOATENG Sampong Calciatore tesserato S.P.D. Campodoro Limena : squalifica per due giornate di gara, in luogo di n. 3 giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza 2019/20. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.