C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 26/06/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 978 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/6/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. VECCHIATO Martino – Presidente ASD Unione Calcio Sala “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.), art. 39 NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, relativamente a una gara della 2^ giornata del Raggruppamento F2 Piccoli Amici della Stagione 2018/19, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara predetta”; la Società A.S.D. Unione Calcio Sala per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4,comma 1 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 25/6/2019.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 978 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/6/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. VECCHIATO Martino - Presidente ASD Unione Calcio Sala “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.), art. 39 NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore, relativamente a una gara della 2^ giornata del Raggruppamento F2 Piccoli Amici della Stagione 2018/19, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara predetta”; la Società A.S.D. Unione Calcio Sala per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4,comma 1 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 25/6/2019.

AI dibattimento del 25/6/2019 sono risultati presenti : il Sig. VECCHIATO Martino Presidente A.S.D. Unione Calcio Sala la Società A.S.D. Unione Calcio Sala, rappresentata dal Sig. Vecchiato Martino. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Preliminarmente, il Dott. Sciuto ha informato che è stato depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’infrazione dell’art. 43 delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società A.S.D. Unione Calcio Sala fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore JELAILI MOATEZ Bellah che ha coperto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti deferite rappresentate se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. I soggetti deferiti presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. VECCHIATO Martino Presidente Unione Calcio Sala: inibizione di 14 gg., in luogo di gg.21; a carico dell’Unione Calcio Sala : ammenda di € 60,00 in luogo della sanzione base di € 90,00. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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