C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 04/07/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 794 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 794 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti: Sig. BASSAN Davide - Presidente A.S.D. Olympia Padova Sig. BOSCO Mauro – Dirigente/Allenatore A.S.D. Olympia Padova della Società: A.S.D. Olympia Padova La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : -il sig. BASSAN Davide, all’epoca dei fatti Presidente dello soc. ASD Olympia Padova “per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S., per aver consentito e comunque non impedito che venisse svolta, a vantaggio della propria società ASD Olympia Padova, da parte del dirigente Bosco Mauro, attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore Rezgui Yassine, vincolato con altra società, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità, in via autonoma ed in relazione a quanto contestato al sig. Bosco Mauro che, nel corso della s.s. 2017-2018, proponeva al nonno del giovane, sig. Chaien Mohesen “di spostare il bambino presso l’ASD Olympia Padova … e ciò per il bene del nipote in quanto la Mortise Calcio non aveva giocatori o sufficienza e non era una squadra che poteva arrivare tanto lontano”, senza primo avvisare ed ottenere il consenso della società di appartenenza”; -il Sig. BOSCO Mauro, dirigente-allenatore, all’epoca dei fatti, della soc. ASD Oympia Padova “per rispondere della violazione dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 100 comma 3 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2017-2018, seppur in costanza di tesseramento con la Soc. ASD Mortise Calcio, svolto attività di proselitismo per conto ed a favore della soc. ASD Olympia Padova e, comunque, contattato, senza prima avvisare e ottenere il consenso della società di appartenenza, il nonno del giovane calciatore Rezgui Yassine, al fine di determinare, screditando la società, ASD Mortise Calcio [cfr …. “ per il bene del nipote in quanto la Mortise Calcio non aveva giocatori a sufficienza e non era una squadra che poteva arrivare tonto lontano”], un suo trasferimento alla soc. ASD Olympia Padova”; -la società ASD Olympia Padova, “per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/7/2018. AI dibattimento del 3/7/2018 sono risultati presenti : il Sig. BASSAN Davide Presidente A.S.D. Olympia Padova, rappresentato per delega dall’Avv. Nicola Saccon del Foro di Padova, presso il quale ha eletto domicilio, come da documentazione depositata in atti il sig. BOSCO Mauro Dirigente/Allenatore A.S.D. Olympia Padova, assistito dall’Avv. Marcello Mugnone del Foro di Padova, presso il quale ha eletto domicilio, come da documentazione depositata in atti la società A.S.D. Olympia Padova, rappresentata dal Presidente Bosco Mauro, assistito dall’Avv. Nicola Saccon, come da documentazione depositata in atti La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale ha dato la parola al Dott. Sciuto per l’esposizione dei fatti, il quale, preliminarmente, sostiene di aver accertato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, la data di tesseramento del giocatore REZGUI Yassine; infatti, all’evasione di tale richiesta è stato evidenziato che il calciatore in parola risulta essere stato tesserato per la Società U.S.A. Mortise a far data dal 3/10/2018. Atteso che tutte le condotte attribuite ai Signori Bassan Davide e Bosco Mauro, nonché alla Società Olympia Padova risalgono e sono circoscritte ai mesi di luglio e agosto 2017 e quindi antecedenti al tesseramento del calciatore REZGUI Yassine, il rappresentante della Procura Federale, Dr. Salvatore Sciuto, ha concluso l’intervento richiedendo l’archiviazione del procedimento. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle conclusioni della Procura, ha dichiarato non luogo a procedere.