C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 974 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 974 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti: Sig. FILIPPETTO Ireno - Presidente A.S.D. Mor Biancade Carbonera Sig. MONDIN Andrea – Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera Sig. FILIPPETTO Giuliano – Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera della Società: A.S.D. Mor Biancade Carbonera La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. FILIPPETTO Ireno - Presidente ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati della FIGC) e art. 39 N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori), nonché art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore VETTOR ZOCCOLETTO Gabriele, tesserato per la Categoria Esordienti della Società ASD Mor Biancade Carbonera in n. 7 gare della categoria Pulcini del Torneo S.G.S. fase autunnale della stagione sportiva 2017/18 e quindi al di sopra dell’età consentita, senza far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa. Inoltre,nelle distinte formazione squadra viene indicata come data di nascita del calciatore il 22.8.2007 mentre lo stesso è nato il 22.8.2006 ed infine, viene indicato un numero di matricola non corrispondente al vero”. il Sig. MONDIN Andrea, Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art.43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale nella squadra della stessa Società in occasione di n. 5 gare della Categoria Pulcini (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento) e quindi al di sopra dell’età consentita, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto tesserato per detta Società per la Categoria Esordienti, il calciatore Zoccoletto Gabriele, sottoscrivendo le relative 5 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 5 gare predette senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Inoltre nelle distinte formazione squadra, viene indicata come data di nascita del calciatore il 22.08.2007 mentre lo stesso è nato il 22.8.2006 ed infine viene indicato un numero di matricola non corrispondente al vero”. il Sig. FILIPPETTO Giuliano, Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art.43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale nella squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare della Categoria Pulcini (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento) e quindi al di sopra dell’età consentita, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto tesserato per detta Società per la Categoria Esordienti, il calciatore Zoccoletto Gabriele, sottoscrivendo le relative 2 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare predette senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Inoltre nelle distinte formazione squadra, viene indicata come data di nascita del calciatore il 22.08.2007 mentre lo stesso è nato il 22.8.2006 ed infine viene indicato un numero di matricola non corrispondente al vero”. La Società A.S.D. Mor Roncade Carbonera “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente e dei Dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 11/9/2018. AI dibattimento dell’11/9/2018 sono risultati presenti : il Sig. FILIPPETTO Ireno Presidente A.S.D. Mor Biancade Carbonera, rappresentato dal Sig. Moro Loreno, come da delega depositata in atti il Sig. MONDIN Andrea Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera, rappresentato dal Sig. Moro Loreno, come da delega depositata in atti il ig. FILIPPETTO Giuliano Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera la Società: A.S.D. Mor Biancade Carbonera rappresentata, dal Sig. Moro Loreno (attuale Presidente della Società) La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, ha dato lettura dell’atto di deferimento, ed il Presidente ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato la non disponibilità all’applicazione dell’art. 23 CGS, essendo la vicenda relativa ad un soggetto minore e i fatti ascritti particolarmente diseducativi, conseguentemente procede ad illustrare le ragioni del deferimento e ritenuta pacificamente la responsabilità dei soggetti deferiti, propone le seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. FILIPPETTO Ireno Presidente A.S.D. Mor Biancade Carbonera, all’epoca dei fatti, n. 80 giorni di inibizione a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso la FIGC; a carico del Sig. MONDIN Andrea Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera : inibizione di 60 gg. a carico del Sig. FILIPPETTO Giuliano Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera : inibizione per 20 gg. a carico dell’ASD Mor Biancade Carbonera : ammenda di € 300,00 Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentiti i soggetti deferiti - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a carico del Sig. FILIPPETTO Ireno Presidente A.S.D. Mor BiancadeCarbonera, all’epoca dei fatti, n. 80 giorni di inibizione a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso la FIGC; a carico del Sig. MONDIN Andrea Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera : inibizione di 60 gg. a carico del Sig. FILIPPETTO Giuliano Dirigente accompagnatore A.S.D. Mor Biancade Carbonera : inibizione di 20 gg. a carico ASD Mor Biancade Carbonera ammenda di € 300,00.-

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it