C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 662 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 662 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CAPUZZO Luca Calciatore tesserato USD Junior Anguillara della Società U.S.D. Junior Anguillara La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. CAPUZZO Luca – Calciatore tesserato U.S.D. Junior Anguillara “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 30,commi 1 e 4 dello Statuto Federale della F.I.G.C., oltre che in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere adito la Giustizia Ordinaria, in mancanza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela-denuncia nei confronti del calciatore CATTOZZO Mattia (tesserato nella stagione 2016/17, per la Società A.S.D. Bosaro Calcio 2013)”.
2. la Società ASD Junior Anguillara “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,per l’operato del proprio tesserato, CAPUZZO Luca, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11/09/2018. AI dibattimento dell’11/9/2018 sono risultati presenti: il Sig. CAPUZZO Luca Calciatore tesserato USD Junior Anguillara la Società U.S.D. Junior Anguillara, rappresentata dal Sig. Dalò Arduino (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento ed il Presidente ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. I soggetti deferiti presenti e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili alla prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura prevista dall’art. 15 del C.G.S. : a carico del Sig. CAPUZZO Luca Giocatore tesserato Junior Anguiillara : squalifica per 4 mesi, in luogo di 6 mesi a carico della Società U.S.D. Junior Anguillara : ammenda di € 335, in luogo di 500,00 € Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto degli accordi sottoposti P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.