C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 19/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1236 17‐18 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1236  17‐18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig . SHABANI Agon Calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti Sig . ZHEGROVA Ardian Calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti Società   ASD Chiampo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. SHABANI Agon – calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per avere, in occasione della gara del 3/2/2018 Chiampo‐Sovizzo valevole per il Campionato Juniores organizzato dal C.R. Veneto, in concorso con il compagno Zhegrovia Ardian, colpito ripetutamente con pugni al volto e calci alle parti basse, per circa 15 secondi, il dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Sovizzo Calcio, Sig. Pasqualotto Tommaso, procurandogli lesioni consistenti in tagli ed ematomi al volto”. 2.Il Sig. ZHEGROVIA Ardian – calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per avere, in occasione della gara del 3/2/2018 Chiampo‐Sovizzo valevole per il Campionato Juniores organizzato dal C.R. Veneto, in concorso con il compagno Shabani Agon, colpito ripetutamente con pugni al volto e calci alle parti basse, per circa 15 secondi, il dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Sovizzo Calcio, Sig. Pasqualotto Tommaso, procurandogli lesioni consistenti in tagli ed ematomi al volto”. 3. la Società A.S.D. Chiampo “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai predetti suoi tesserati”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 18/9/2018. AI dibattimento del 18/9/2018 sono risultati presenti : il Sig. SHABANI Agon Calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti il Sig. ZHEGROVA Ardian Calciatore tesserato ASD Chiampo all’epoca dei fatti la  Società   ASD Chiampo, rappresentata dal Sig. Lovato Andrea (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO     Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS,  e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. SHABANI Agon Calciatore tesserato ASD Chiampo:  squalifica di gg. 60 in luogo di gg. 90 a carico del Sig. ZHEGROVA Ardian Calciatore tesserato ASD Chiampo :: squalifica di gg. 60 in luogo di gg. 90 a carico dell’ASD Chiampo : ammenda di € 300.00 in luogo di € 450,00.‐  Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. ‐ Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.‐S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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