C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 19/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1238 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1238 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BARDELLE Graziano Presidente ASD Pegolotte del Sig. LA TORRE G.Luca Antonio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte della Società   ASD Pegolotte     La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/6/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : ‐ il Sig. BARDELLE Graziano, Presidente ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 27 delle NOIF ed al punto 2, lettera a) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 – s.s. 2017/18 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver impiegato in posizione irregolare perché appartenente a categoria diversa da quella consentita dai limiti di età, il calciatore EL MESSOUI Osama, nato il 9/5/2006, nel corso di n. 3 gare valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Padova 2017/18”; il Sig. LA TORRE G.Luca , Dirigente Accompagnatore dell‘ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi lealtà, correttezza e probità), in relazione all’art. 27 delle NOIF ed al punto 2, lettera a) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 – s.s. 2017/18 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver egli svolto le funzioni di di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione di n. 3 gare del Campionato Giovanissimi Provinciale di Padova n cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché appartenente a categoria diversa da quella consentita dai limiti di età, il giocatore El Messoui Osama, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo”. la società ASD PEGOLOTTE, “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale sopra citato alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse, era espletata l’attività, sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis comma 5 del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 18/09/2018. AI dibattimento del 18/9/2018 sono risultati presenti:   il Sig. BARDELLE Graziano   Presidente ASD Pegolotte. Non sono risultatu presenti : il Sig. LA TORRE G.Luca Antonio    Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte la Società      ASD Pegolotte che hanno espressamente richiesto per le vie brevi il differimento dell’udienza a seguito di sopraggiunti impedimenti. Il tribunale e il Dott. Sciuto hanno deliberato di rinviare Il dibattimento del procedimento relativo al Sig. La Torre ed alla Società ASD Pegolotte all’udienza al giorno 23 ottobre 2018 alle ore 16.00. il Dott. Salvatore SCIUTO     in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alla parte deferita presente se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Sig. Bardelle Graziano e la Procura Federale  hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS,  e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del Sig. BARDELLE Graziano Presidente ASD Pegolotte : inibizione di gg. 40 in luogo di gg. 60   a decorrere dalla fine delle due precedenti sanzioni inibitorie già deliberate e passati in giudicato (vedi Comunicati C.R.V. n.   Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.‐S., preso atto dell’accordo sottoposto e intervenuto tra la Procura ed il Sig. Bardelle P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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