C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1059 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1059 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. CASALE Gianfranco Presidente A.C. S.Zeno Verona Sig. BOATENG Kelvin Calciatore tesserato Verona Calcio a Cinque SRL Società A.C. S.Zeno Verona La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 18/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.il Sig. CASALE Gianfranco – Presidente A.C. S.Zeno – Verona “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 10 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4 delle NOIF per aver richiesto il tesseramento del calciatore BOATENG Kelvin, pur sapendo già tesserato per altra società sportiva nella medesima stagione sportiva”; 2. il giocatore BOATENG Kevin – calciatore tesserato Verona Calcio a Cinque SRL “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 10 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 4 delle NOIF per aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra società sportiva nella medesima stagione sportiva”; 3.la Società A.C. S.Zeno “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Sig. Casale Giafranco (Presidente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis comma 5 del C.G.S.”. Nell’udienza del 25/09/2018 è stato deliberato di rinviare l’ulteriore trattazione del procedimento èer poter acquisire entro la data del 15/10/2018 la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento del giocatore Boateng Kelvin presentata sia dalla Società S.Zeno che dalla Società Verona Calcio a Cinque nel corso della stagione sportiva 2017/18. AIl’udienza del 23/10/2018 sono risultati presenti : Sig. CASALE Gianfranco Presidente A.C. S.Zeno Verona Società A.C. S.Zeno Verona rappresentata dal Sig. Casale Gianfranco assistiti dall’Avv. Politi Rodolfo del Foro di Reggio Calabria La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Non si è presentato, pur ritualmente convocato : Sig. BOATENG Kelvin Calciatore ora tesserato Verona Calcio a Cinque SRL Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite hanno dichiarato di non voler avvalersi del disposto dell’art. 23 C.G.S. Il Rappresentante della Procura della F.I.G.C. ha proposto le seguenti sanzioni : a carico del Sig. CASALE Gianfranco Presidente A.C. S.Zeno Verona : 20 gga carico dell’A.C. S.Zeno Verona ammenda di € 150,00 a carico del giocatore Boateng Kelvin ora tesserato Verona Calcio a Cinque SRL : squalifica per 3 gg. nel campionato di competenza 2018/19 Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti relativi al deferimento del Presidente della società ACS S.Zeno, Sig. Casale Gianfranco, della società ACS S.Zeno e del giocatore Boateng Kelvin, sentite le richieste della Procura , esaminate le difese della società e del Presidente espone quanto segue. La difesa della società e del Presidente ha rilevato come la procedura di richiesta del tesseramento del giocatore Boateng sia stata effettuata correttamente . Lo stesso giocatore era già tesserato con tale società da anni e aveva sottoscritto l’impegno a tesserarsi anche per la stagione 2017/2018. In virtù di tale impegno, nonché di quanto statuito dall’art. 10 C.G.S., la società, legittimamente, ha provveduto ad effettuare la procedura telematica per il tesseramento del giocatore Boateng. Ciò ha fatto con le corrette modalità previste dagli artt 39 e 40 NOIF. La società non poteva essere in alcun modo a conoscenza del fatto che il giocatore si fosse già tesserato con altra società per il medesimo anno . Il giocatore non ha infatti informato la società di tale sua decisione e ciò lo ha confermato anche con la dichiarazione depositata dalla difesa come documento sub 4. Nel corso del procedimento è emerso pacificamente che la procedura on-line di tesseramento non allerta, in alcun modo, la società che provvede al tesseramento della circostanza che è stata già effettuata altra richiesta di tesseramento da diversa società. Tale problema, peraltro, era già stato segnalato dal Presidente del Comitato Regionale Veneto nel novembre 2017, il quale aveva rappresentato, con sua nota alla Procura, che era stata riscontrata una incongruenza nella procedura telematica. Per tale ragione il CED della Lega Nazionale dilettanti, sollecitato da molti comitati Regionali avrebbe provveduto a breve a rivisitare il procedimento onde inserire un “alert” che segnali un giocatore già tesserato, inibendo l’ammissione di un secondo tesseramento. La società S. Zeno , inoltre, non ha ottenuto alcun vantaggio da tale vicenda. Infatti, non solo il Boateng non ha mai giocato con la società S. Zeno, ma la stessa ha anche perso un giocatore e si è trovata sottoposta ad un procedimento disciplinare. Tanto premesso, il Tribunale, ritenuto che non sia attribuibile alcuna responsabilità alla società s. Zeno e al Presidente della medesima proscioglie gli stessi. Applica invece al calciatore Boateng Kelvin – tesserato con la Società Verona Calcio a Cinque SRL - stante l’evidente responsabilità di quest’ultimo che ha portato al doppio tesseramento , la sanzione di 3 giornate di squalifica nel campionato di competenza, come richieste della Procura. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

 

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