C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 964 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 964 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. TABARRINI Giacomo Presidente USD Castel d’Azzano all’epoca dei fatti Sig. TORRES SENAFREITAS Vitor già calciatore 1998 Audace C 5 Verona, ora tesserato Soc. Cadidavid Sig. CUCCI Giuseppe Dirigente accompagnatore USD Casteldazzamo Sig. BERTOLANI Daniele Dirigente accompagnatore USD Casteldazzamo Società USD Castel d’Azzano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. TABARRINI Giacomo – Presidente USD Castel d’Azzano “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in matria di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.), art.39 delle NOIF (tesseramento dei giocatori) e art. 43.commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore TORRES SENAFREITAS Vitor, tesserato per la Società ASD 1998/ Audace C5 Verona e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso in n. 6 gare del Campionato Juniores Provinciale di Verona della stagione sportiva 2017/18”; 2. Calciatore TORRES SENAFREITAS Vitor,già tesserato 1998 Audace C5 Verona all’epoca dei fatti, ora svincolato “all’epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S, della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n,. 6 gare nelle fila della Società USD Castel d’Azzano del Campionato Provinciale Juniores di Verona della stagione 2017/18, senza avere titolo perché non tesserato con detta società, in quanto tesserato per la Società ASD 1998 Audace C5 Verona e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 3. il Sig. CUCCI Giuseppe, Dirigente accompagnatore Ufficiale USD Castel d’Azzano “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 5 gare del Campionato Juniores Provinciale di Verona – stagione 2017/18 – in cui è stato impiegato in quanto non tesserato con detta società, il calciatore Torres Senafreitas Vitor, già vincolato a favore della Società ASD 1998 Audace C5 Verona, sottoscrivendo le relative 5 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 4. il BERTOLANI Daniele, Dirigente accompagnatore Ufficiale USD Castel d’Azzano “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale di Verona – stagione 2017/18 – in cui è stato impiegato in quanto non tesserato con detta società, il calciatore Torres Senafreitas Vitor, già vincolato a favore della Società ASD 1998 Audace C5 Verona, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 5. la Società USD Castel d’Azzano “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore sopra citato e dei Dirigenti accompagnatori ufficiali”. Nell’udienza del 25/09/2018 è stato deliberato di rinviare il giudizio del procedimento al 23/10/2018 a seguito della richiesta delle parti deferite, allo scopo di poter valutare l’adesione o meno dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., ritenendo di non avere responsabilità in ordine ai fatti loro addebitati. AI dibattimento del 23/10/2018 sono state rappresentate tutte le parti deferite, eccetto : il Sig. TORRES SENAFREITAS Vitor già calciatore 1998 Audace C5 Verona,ora tesserato ACD Cadidavid pur ritualmente convocato. il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite presenti hanno dichiarato di non volersi avvalere del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. ribadendo di non aver violato le norme federali. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; ha concluso il suo intervento, esponendo i seguenti provvedimenti disciplinari proposti dai dalla Procura della F.I.G.C. nei confronti dei soggetti deferiti : a carico del Sig. TABARRINI Giacomo Presidente USD Castel d’Azzano all’epoca dei fatti, ora non tesserato in seno alla FIGC :inibizione di giorni 45; a carico del Sig. TORRES SENAFREITAS Vitor già calciatore 1998 Audace C5 Verona,ora tesserato ACD Cadidavid : due giornate di squalifica; a carico del Sig. CUCCI Giuseppe Dirigente accompagnatore USD Casteldazzano : inibizione di giorni 30; a carico del Sig. BERTOLANI Daniele Dirigente accompagnatore USD Casteldazzano : inibizione di giorni 20; a carico dell’USD Castel d’Azzano : a) due punti di penalizzazione da applicarsi al Campionato Juniores Provinciale di Verona2018/19, b) ammenda di € 300,00.- Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti relativi al deferimento del Presidente della società USD Castel d’Azzano, Tabarrini Giacomo, del dirigente accompagnatore Cucci Giuseppe, del dirigente accompagnatore Bertolani Daniele, della società USD Castel d’ Azzano, nonché del calciatore Torres Senafreitas Vitor , sentite le richieste della Procura , esaminate le difese della società , degli accompagnatori e del Presidente espone quanto segue. Dagli atti della Procura è emerso che il giocatore Torres Senafreitas Vitor ha giocato con la squadra del Castel D’Azzano in cinque partite del Campionato Provinciale Juniores di Verona, disputate nei mesi di ottobre e novembre 2017. Ad ulteriore partita, precisamente quella del 4 novembre 2017 , non ha partecipato ma era stato comunque inserito nella lista consegnata all’arbitro . Il calciatore non risultava però tesserato con il Castel D’Azzano bensì con altra squadra ovvero la USD 1998 Audace C5 Verona. A seguito della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado al Castel d’Azzano, successiva alla verifica della circostanza che il calciatore aveva partecipato ad una partita con predetta società ma era tesserato con l’ASD 1998 Audace C5 Verona, il Castel d’Azzano non ha proposto reclamo accettando le sanzioni irrogate. Se è pur vero che la società al momento della richiesta telematica di tesseramento non poteva essere a conoscenza del fatto che il calciatore fosse stato precedentemente tesserato da altra società, in quanto il sistema non allerta i richiedenti che il calciatore risulta già tesserato, l’acquiescenza della società al provvedimento del giudice di primo grado non può portare al proscioglimento dei deferiti. L’USD Castel d’Azzano avrebbe infatti dovuto impugnare quel provvedimento, che ha definitivamente accertato l’irregolarità della posizione del giocatore, per non vedersi preclusa dal giudicato ogni ulteriore possibile difesa. Tanto esposto il Tribunale, accogliendo le richieste della Procura, applica le seguenti sanzioni : con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato : - 30 giorni di inibizione a carico del dirigente accompagnatore Cucci Giuseppe; - 20 giorni di inibizione a carico del dirigente accompagnatore Bertolani Daniele; - squalifica di due giornate a carico del calciatore Torres Senafreitas Vitor, che all’evidenza non ha informato l’USD Castel d’Azzano di essere già tesserato con altra società, da scontarsi nel campionato di competenza in qualità di giocatore tesserato attualmente per la società Cadidavid; - a carico della Società dell’USD Castel d’Azzano: a) due punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del campionato Juniores provinciale 2018/19: b) ammenda di euro 300,00.- con decorrenza dalla data di un valido futuro tesseramento presso Società della F.I.G.C. : - 45 giorni di inibizione a carico del Sig. Tabarrini Giacomo, presidente Soc. Casteldazzano all’epoca dei fatti, ora non tesserato per Società federate del-la F.I.G.C