C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 9/01/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1333 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1333 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Lorenzo PERONI Presidente A.S.D. Montorio La Società A.S.D. Montorio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 15/10/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1. Sig. Lorenzo PERONI – Presidente A.S.D. Montorio “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) con riferimento agli artt.36 e 38 delle NOIF e art.34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, trasfuso nell’art.33 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n.69 del 13/6/2018) nonché al punto 2.1 lett. f) del C.U. n.1 dell’1/7/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere nella stagione sportiva 2017/18, di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, in epoca precedente al tesseramento, l’incarico per la conduzione tecnica della squadra dell’ASD Montorio partecipante al Campionato Giovanissimi Regionale, organizzato dal C.R. Veneto, al Sig. Andrea Chiecchi e per avere consentito o, comunque, non impedito che il predetto, in assenza di tesseramento, figurasse, in veste di allenatore, in distinta di gara; 2. Società A.S.D. Montorio “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 17/18 dal proprio presidente e dal tecnico, descritti nell’atto di deferimento redatto dalla Procura Federale della F.I.G.C.”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’8/1/2019. AI dibattimento dell’8/1/2019 sono risultati presenti : il Sig. Lorenzo PERONI Presidente A.S.D. Montorio la Società A.S.D. Montorio rappresentata dal Sig. Lorenzo PERONI (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. Lorenzo PERONI Presidente A.S.D. Montorio : inibizione di 4 mesi, in luogo di 6 mesi a carico dell’A.S.D. Montorio ammenda di € 300,00, in luogo di € 450,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.