C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 27/02/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 310 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti della Società A.S.D. Pegolotte : Presidente : BARDELLE Graziano Dirigenti accompagnatori : BASTIAVILLE Valentino, DAMIANO Fiore, LA TORRE Gianluca Antonio, VEGRO Giovanni già Dirigente, ora tesserato Virtus Agna 2005 della Società A.S.D. PEGOLOTTE
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 310 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : dei Dirigenti della Società A.S.D. Pegolotte : Presidente : BARDELLE Graziano Dirigenti accompagnatori : BASTIAVILLE Valentino, DAMIANO Fiore, LA TORRE Gianluca Antonio, VEGRO Giovanni già Dirigente, ora tesserato Virtus Agna 2005 della Società A.S.D. PEGOLOTTE
1. Sig. BARDELLE Graziano – Presidente A.S.D. Pegolotte A.“per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione al Comunicato n. 1 del S.G.S. Nazionale dell’1/7/2017 per aver impiegato il calciatore CAVALLARO Alberto, tesserato per la Categoria Esordienti con la Società Pegolotte, in n. 9 gare valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Padova (vedi gare elencate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), sebbene lo stesso non avesse ancora compiuto l’età minima consentita per detta categoria, ossia non aveva ancora compiuto il 12° anno di età. Ciò in violazione dell’art. 23 del S.G.S. (appartengono alla categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché del paragrafo 2.1.a. “Norme regolamentari dell’attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1°/7/2017 del S.G.S. della F.I.G.C. Detta normativa prevedeva che, per la stagione 2017/18, potevano partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che avessero compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui aveva inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto, l’impiego per tale stagione era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2003,2004 e 2005 (per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età), conseguentemente veniva tassativamente esclusa la fascia di età dei nati nel 2006, segnatamente al n. 2.1. B.“per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per aver impiegato il calciatore Cavallaro Alberto, tesserato per la Categoria Esordienti con la Società Pegolotte, in n. 5 gare del Torneo Esordienti Misti (vedi gare elencate nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), quantunque fosse in carenza del prescritto certificato medico di idoneità all’attività agonistica, in violazione dell’art. 43 comma 2° delle NOIF, che alla voce tutela medico sportiva, testualmente recita “……….omissis …… per i calciatori con età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l’accertamento della idoneità all’attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18.02.1982 ………….. omissis ………….. peraltro si evidenzia che il certificato di idoneità all’attività di tipo non agonistico esibito dal Presidente Bardelle è risultato scaduto il 3.10.2017, essendo stato rilasciato al citato minore giovane calciatore – all’epoca infradodicenne”. 2. il Sig. VEGRO Giovanni – già Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Pegolotte (ora Virtus Agna 2005) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 43, comma 2 delle NOIF (tutela medico sportiva) 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 5 gare del Torneo Esordienti Misti (vedi elenco nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non in regola con il certificato medico, il calciatore Cavallaro Alberto, sottoscrivendo le relative 5 distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore medesimo consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 5 gare sebbene non ne avesse titolo. Ciò in violazione dell’art. 43, comma 2 delle NOIF, che alla voce tutela medico sportiva, testualmente recita : …….. omissis …… per i calciatori con età superiore a 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l’accertamento della idoneità all’attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18.02.1982 ….. omissis ……. . Peraltro si evidenzia che il certificato di idoneità all’attività di tipo non agonistico esibito dal Presidente Bardelle è risultato scaduto il 3.10.2017, essendo stato rilasciato al citato minore giovane calciatore – all’epoca infradodicenne. 3. il Sig. LA TORRE Gianluca Antonio – Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Pegolotte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 43, comma 2 delle NOIF (tutela medico sportiva) 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 4 gare del Campionato Giovanissimi di Padova (vedi elenco nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva compiuto il 12° anno di età il calciatore Cavallaro Alberto, sottoscrivendo le relative 4 distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore medesimo consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 4 gare sebbene non ne avesse titolo. Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del S.G.S. (appartengono alla Categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché dal paragrafo 2.1.a. Norme regolamentari dell’attività base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-Categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 del S.G.S. della F.I.G.C. Detta normativa prevedeva che, per la stagione sportiva 2017/18, potevano partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che avessero compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui aveva inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto, l’impiego per tale stagione era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2003,2004 e 2005 (per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età), conseguentemente veniva tassativamente esclusa la fascia di età dei nati nel 2006, segnatamente al n. 2.1. B. per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 3 del C.G.S. FIGC (principi di lealtà,correttezza e probità) per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale sebbene formalmente e tempestivamente convocato.” 4. il Sig. BASTIAVILLE Valentino – Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Pegolotte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 3 gare del Campionato Giovanissimi di Padova (vedi elenco nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva compiuto il 12° anno di età il calciatore Cavallaro Alberto, sottoscrivendo le relative 3 distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore medesimo consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 3 gare sebbene non ne avesse titolo. Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del S.G.S. (appartengono alla Categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché dal paragrafo 2.1.a. Norme regolamentari dell’attività base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-Categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 del S.G.S. della F.I.G.C. Detta normativa prevedeva che, per la stagione sportiva 2017/18, potevano partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che avessero compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui aveva inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto, l’impiego per tale stagione era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2003,2004 e 2005 (per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età), conseguentemente veniva tassativamente esclusa la fascia di età dei nati nel 2006, segnatamente al n. 2.1.” 5. il Sig. DAMIANO Fiore – Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Pegolotte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare del Campionato Giovanissimi di Padova (vedi elenco nell’atto di deferimento della Procura Federale allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva compiuto il 12° anno di età il calciatore Cavallaro Alberto, sottoscrivendo le relative 2 distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore medesimo consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare sebbene non ne avesse titolo. Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del S.G.S. (appartengono alla Categoria Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo) nonché dal paragrafo 2.1.a. Norme regolamentari dell’attività base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-Categoria Esordienti del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 del S.G.S. della F.I.G.C. Detta normativa prevedeva che, per la stagione sportiva 2017/18, potevano partecipare al Campionato Giovanissimi coloro che avessero compiuto il 12° anno di età nel corso dell’anno in cui aveva inizio la stagione sportiva, dopo il compimento del 12° anno di età. Pertanto, l’impiego per tale stagione era consentita solo ai giovani calciatori nati negli anni 2003,2004 e 2005 (per quest’ultimi soltanto dopo il compimento del 12° anno di età), conseguentemente veniva tassativamente esclusa la fascia di età dei nati nel 2006, segnatamente al n. 2.1.” 6. la Società A.S.D. Pegolotte “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente e dei Dirigenti accompagnatori ufficiali.” AI dibattimento del 26/2/2019 si sono presentati : i Dirigenti della Società A.S.D. Pegolotte : il Presidente : BARDELLE Graziano il Dirigente accompagnatore : VEGRO Giovanni già Dirigente, ora tesserato per la Società ASD Virtus Agna i Dirigenti accompagnatori : BASTIAVILLE Valentino, DAMIANO Fiore, LA TORRE Gianluca Antonio, tutti rappresentati dal Sig. LAZZARIN Roberto (Vice Presidente), come da delega depositata in atti la Società A.S.D. PEGOLOTTE, rappresentata dal Sig. LAZZARIN Roberto (Vice Presidente), come da documento in atti La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale, raccogliendo la comunicazione del Tribunale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BARDELLE Graziano Presid.Pegolotte : inibizione di gg. 50 in luogo di gg.75 da aggiungere alle precedenti sanzioni disciplinari tutt’ora in atto; a carico del Sig. BASTIAVILLE Valentino, Dir.acc.Pegolotte : inibizione di 20 gg. in luogo di gg. 30; a carico del Sig. DAMIANO Fiore, Dir. accomp. Pegolotte : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 20; a carico del Sig.LA TORRE G.Luca Antonio Dir.acc.Pegolotte: inibizione di 40 gg. in luogo di gg. 60; a carico del Sig. VEGRO Giovanni, già Dir. Accomp.Pegolotte, ora tesserato ASD Virtus Agna 2005 : inibizione di gg.10 in luogo di gg.15; a carico della Società A.S.D. Pegolotte : a) penalizzazione di n.4 punti in luogo di 6 punti da scontarsi in occasione della prima futura iscrizione al Campionato Giovanissimi; b) ammenda di € 100 in luogo di 150 €. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod. IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Pag. 2250 del Comunicato n. 71 Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
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