C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 17/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1309 stagione 2017/2018 Nei confronti di : del Sig. GARBOSSA Adriano – Presidente A.S.D. Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Calcio Loria 96 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 18/12/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per rispondere rispettivamente : il Sig. GARBOSSA Adriano – Presidente A.S.D. Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza per avere, in più occasioni, dal 2015 sino all’aprile del 2018, abusando della qualità di Presidente della Società A.S.D. Calcio Loria 96, costretto i giovani calciatori A.L., C.P.C., A.Z., L.S., M.C., T.P., M.T. – tutti minorenni – a compiere e a subire atti sessuali”. La Società A.S.D. Calcio Loria 96 “Per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta degli illeciti addebitati al proprio Presidente”.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1309 stagione 2017/2018 Nei confronti di : del Sig. GARBOSSA Adriano – Presidente A.S.D. Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Calcio Loria 96

 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 18/12/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per rispondere rispettivamente : il Sig. GARBOSSA Adriano – Presidente A.S.D. Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza per avere, in più occasioni, dal 2015 sino all’aprile del 2018, abusando della qualità di Presidente della Società A.S.D. Calcio Loria 96, costretto i giovani calciatori A.L., C.P.C., A.Z., L.S., M.C., T.P., M.T. – tutti minorenni – a compiere e a subire atti sessuali”. La Società A.S.D. Calcio Loria 96 “Per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta degli illeciti addebitati al proprio Presidente”.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/4/2019. AI dibattimento del 9/4/2019 sono risultati presenti : la Società ASD Calcio Loria 96 rappresentata dall’Avv. Andrea Cimolin del Foro di Padova, come da delega depositata in atti il Sig. GARBOSSA Adriano Presidente ASD Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti pur ritualmente convocato, non si è presentato e non ha fatto pervenire giustificazione alcuna. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale Federale Territoriale: letti: l’atto di deferimento del Procura e gli atti dell’attività di indagine espletata dai collaboratori della Procura stessa in relazione al Presidente della società Calcio Loria 96 all’epoca dei fatti, Garbossa Adriano, nonché della società ASD Calcio Loria 96, da intendersi qui integralmente richiamati, osserva quanto segue: rilevata la ritualità delle notifiche al Garbossa e alla società per le udienze del 19.2.19 , 12.3.19 e 9.4.19 ; rilevato che mai il sig. Garbossa si è presentato a tali udienze, mentre la società è comparsa con l’assistenza di un legale; ricordato che il sig. Garbossa è sottoposto a sospensione cautelare ex art 20 1 co CGS FIGC a seguito di ordinanza del 20.3.19 di questo Tribunale ; rilevato che a seguito della richiesta di questo Tribunale alla Procura Federale , la quale nulla ha opposto, di acquisizione delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Treviso , nonché delle risultanze dell’incidente probatorio, non è stato possibile ottenere detta documentazione a seguito del diniego del GIP presso il Tribunale di Treviso; rilevato che dagli atti sopra indicati i fatti ascritti al Garbossa, all’epoca Presidente della società Calcio Loria 96 , risultano essere fondati alla luce delle ordinanze applicative delle misure cautelari alle quali è stato sottoposto dal GIP di Treviso, dapprima gli arresti domiciliari e successivamente l’obbligo di firma e ciò a seguito della contestazione dei reati di cui agli artt 81 , 609 bis, 609 ter co 1 n 1 e 5 sexies e 61 n 11 c.p., che i fatti per i quali si procede sono di estrema gravità , che il Garbossa mai si è presentato avanti a questo Tribunale, seppure ritualmente convocato per ben 3 udienze e, pertanto, che tale suo comportamento vada valorizzato negativamente; rilevato che dagli atti di indagine della Procura è emerso che un collaboratore del Calcio Loria 96 ha affermato che, qualche giorno dopo l’arresto del Garbossa, aveva ricevuto una telefonata dalla madre di un piccolo calciatore che le aveva riferito di un episodio particolare , in occasione della consegna di una maglia di gioco da parte del Garbossa, e che dunque la invitava ad approfondire le circostanze e a contattare la Polizia ; ritenuto che i fatti sopra riportati qualificano il comportamento del Garbossa come una gravissima violazione dei principi fondamentali , richiamati nell’atto di deferimento , che giustificano l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art 19 co 3 del CGS , vale a dire 5 anni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC , con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ritenuto che la società Calcio Loria 96 debba rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell’art 4 CO 1 CGS per le violazioni poste in essere dal Garbossa, all’epoca dei fatti Presidente, ritenuto che in considerazione di quanto sopra la sanzione congrua per detta responsabilità è quella dell’ammenda di € 2.500,00, giustificata dalla particolare gravità dei fatti ascritti al Garbossa accaduti nell’ambito sportivo giovanile, per definizione ispirato a criteri spiccatamente educativi ,cui le società debbono attenersi e sovraintendere con la massima cura; il Tribunale Federale Territoriale P.Q.M. accogliendo le richieste della Procura , applica in capo a Garbossa Adriano , all’epoca Presidente della società Calcio Loria 96, la sanzione di 5 anni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC , con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell’art 19 comma 3 del CGS , nonché a carico della società ASD Calcio Loria 96 la sanzione dell’ammenda di € 2.500 ai sensi dell’art 4 comma 1 del CGS.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it