C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 17/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 456 stagione 2018/2019 Nei confronti di :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 456 stagione 2018/2019 Nei confronti di : del Sig. Enrico MEGGIOLARO– Presidente Pol. U.S.D. Castelgomberto Lux del Sig. Filippo ZATTERA – Calciatore U.S.D. Castelgomberto Lux del Sig.Daniel GIURIATO – Dirigente accompagnatore U.S.D. Castelgomberto Lux della Società U.S.D. Castelgomberto Lux La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale datato 27/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per rispondere rispettivamente : il Sig. MEGGIOLARO Enrico – Presidente U.S.D. Castelgomberto Lux “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità) art. 10,comma 2 del C,G.S. (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale(svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati alla F.I.G.C.), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei giocatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore Zattera Filippo, relativamente ad una gara del Campionato di 2^ Categoria di Vicenza della stagione 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alla gara sotto indicata, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della predetta gara”. Il Sig. ZATTERA Filippo, all’epoca dei fatti non ancora tesserato “ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., della violazione dell’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C,G.S. (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), art. 46,comma 6 C.G.S. (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato una gara del Campionato di 2^ Categoria di Vicenza 2018/2019, nelle fila della Società Castelgomberto Lux senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. Sig. GIURIATO Daniel – Dirigente accompagnatore U.S.D. Castelgomberto Lux “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS. (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara predetta in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Zattera Filippo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnato al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. La Società U.S.D. Castelgomberto Lux “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente accompagnatore ufficiale e del calciatore innanzi citati”. Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C. , preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 16/4/2019. Al dibattimento del 16/4/2019 non sono comparsi i soggetti deferiti che hanno fatto però pervenire una comunicazione giustificando l’indisponibilità della presenza a seguito di inderogabili impegni di lavoro e di impegni familiari. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha comunicato al Tribunale di prendere nota che dall’atto di deferimento è stato depennato ogni riferimento dell’infrazione all’art. 43 NOIF, avendo la Società Castelgomberto Lux provveduto a presentare il certificato medico di idoneità fisica del calciatore Zattera Filippo che copre la partita contestata. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha invitato il Procuratore a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto ha concluso il suo intervento, esponendo i seguenti provvedimenti disciplinari proposti dalla Procura della F.I.G.C. :nella seguente misura : a carico del Sig. Enrico MEGGIOLARO Presidente Castelgomberto Lux : inibizione per gg. 20; a carico del Sig. Filippo ZATTERA Calciatore Castelgomberto Lux : squalifica per una giornata da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19 a carico del Sig.Daniel GIURIATO Dirigente accompagnat. Castelgomberto Lux : inibizione per gg.14 a carico dell’USD Castelgomberto Lux a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19 b) ammenda di 150.00.-